Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Rivalutare i Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un appello si trasforma in una richiesta di rivalutare le prove, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre un chiaro esempio di come e perché la Suprema Corte tracci una linea netta tra errori di diritto e disaccordi sulla ricostruzione dei fatti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva sollevato diverse censure contro la decisione di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna dinanzi alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso Ritenuto Inammissibile
L’appellante ha basato il suo ricorso su diversi punti, che la Corte ha analizzato e smontato uno per uno. I motivi principali erano i seguenti:
* Manifesta infondatezza: I primi due motivi, riguardanti la presunta “definitiva dispersione” di un veicolo, sono stati giudicati palesemente infondati, in quanto la Corte di merito aveva già escluso in modo logico l’ipotesi di una semplice messa in circolazione momentanea.
* Integrazione probatoria tardiva: Un terzo motivo criticava la tardività di un’integrazione probatoria, ma anche questo è stato respinto.
* Richiesta di una nuova valutazione: Altri motivi, in particolare il terzo e il quarto, non denunciavano veri e propri errori di diritto, ma tentavano di proporre una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito e contestavano l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Il Principio del “Sindacato di Legittimità”
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano estranei alla natura del suo giudizio. La Suprema Corte esercita un “sindacato di legittimità”, ovvero controlla che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Non può, invece, sostituirsi a loro nel valutare le prove o nel decidere quale ricostruzione dei fatti sia più credibile. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare le prove o di interpretare diversamente i fatti significa snaturare il suo ruolo, trasformandola in un terzo grado di giudizio, cosa che non è.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i giudici hanno spiegato che le censure dell’imputato erano, in realtà, un tentativo malcelato di ottenere una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questa attività è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che i profili contestati erano già stati “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. Di conseguenza, non essendo stati ravvisati vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), il ricorso non poteva essere accolto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di riaprire la discussione sui fatti è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per chi la intraprende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano reali errori di diritto, ma cercavano di ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘sindacato di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e di procedura da parte dei giudici dei gradi inferiori, senza poter entrare nel merito della vicenda e riesaminare i fatti o le prove.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11378 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODENA il 13/01/1981
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure:
manifestamente infondate (primo e secondo motivo: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla “definitiva dispersione” del veicolo, che quindi veniva ad escludere “a monte” l’ipotesi della momentanea messa in circolazione dedotta dal ricorrente; terzo motivo: cfr. pag. 3 sulla tardività della integrazione probatoria);
volte prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e alla stessa nozione di travisamento della prova rilevabile in questa sede, rispetto a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (terzo motivo sulla ricostruzione fattuale della vicenda: cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata; quarto motivo: cfr. pag. 4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.