Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’appello
Quando si impugna un provvedimento giudiziario, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È fondamentale presentare argomenti solidi che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando si limita a essere una mera ripetizione di argomentazioni già respinte, trasformandosi in una richiesta di rivalutazione non consentita.
I Fatti del Caso
Un individuo si è rivolto alla Corte di Cassazione per contestare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’oggetto del contendere era, presumibilmente, il diniego di un permesso, motivato dalla necessità di far fronte a una situazione familiare descritta come di particolare gravità. Il ricorrente, insoddisfatto della decisione del Tribunale, ha deciso di portare il caso davanti alla massima istanza giurisdizionale, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della situazione familiare del ricorrente, ma si è concentrata esclusivamente sulla struttura e sul contenuto dell’atto di impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di impugnazioni infondate.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è stata netta e precisa. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati nel ricorso non erano originali, ma si limitavano a riprodurre gli stessi argomenti che erano già stati attentamente esaminati e disattesi dal Tribunale di Sorveglianza. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio nel percorso logico seguito dal primo giudice, né ha sollevato questioni di legittimità sulla corretta applicazione delle norme.
L’appello si configurava, di fatto, come una semplice richiesta di “rivalutazione” della decisione. Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e di giungere a una conclusione diversa, un’operazione che esula dai compiti della Corte Suprema. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità, il cui ruolo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e controllare la coerenza logica delle motivazioni, non di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove e delle circostanze fattuali.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico che attacca specifici errori della decisione impugnata. Non può essere un tentativo di ottenere un “terzo grado di giudizio” sul merito della questione. Presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è inutile ai fini del risultato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di strutturare le impugnazioni su basi giuridiche solide e non su una semplice speranza di un ripensamento da parte di un giudice diverso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva gli stessi argomenti già adeguatamente valutati e respinti dal giudice di merito, senza evidenziare vizi logici o errori di diritto nella motivazione della precedente ordinanza.
Cosa significa che il ricorso si limitava a chiedere una ‘rivalutazione’ dei fatti?
Significa che il ricorrente non contestava la corretta applicazione della legge da parte del primo giudice, ma chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le circostanze del caso (in questo caso, la gravità della situazione familiare) per arrivare a una conclusione diversa. Questo non è compito della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48177 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48177 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che entrambi i motivi proposti in ricorso riproducono argomenti che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2, penultimo capoverso); il ricorso, pertanto, non evidenzia vizi del percorso logico della motivazione ma si limita a chiedere una rivalutazione della decisione in punto di sussistenza dei presupposti della particolare gravità della situazione familiare legittimante la concessione del permesso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.