Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Ripetere i Motivi è un Errore
L’ordinanza n. 22367/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta redazione di un ricorso, chiarendo perché la semplice riproposizione di argomenti già discussi conduce a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e per evitare di incorrere in sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, già condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha deciso di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte, sollevando diverse questioni relative sia alla ricostruzione dei fatti sia alle statuizioni civili, in particolare alla condanna al pagamento di una provvisionale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili per due ragioni principali, entrambe legate alla natura stessa del giudizio di legittimità.
La Pura Reiterazione dei Motivi
Il primo punto cruciale evidenziato dai giudici è che i motivi presentati dal ricorrente erano ‘puramente reiterativi’. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuove questioni di diritto o vizi procedurali, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già ampiamente formulate e analizzate, e infine respinte, dalla Corte d’Appello. Questo approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Cassazione.
Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Strettamente collegato al primo punto, la Corte ha sottolineato che la doglianza principale mirava a una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’ e a una ‘alternativa ricostruzione dei fatti’. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Tuttavia, i principi del nostro ordinamento riservano la valutazione dei fatti esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è carente, contraddittoria o manifestamente illogica, non se la valutazione del fatto è semplicemente non condivisa dal ricorrente.
La Questione della Provvisionale
Anche la censura relativa alle statuizioni civili, specificamente alla quantificazione della provvisionale, è stata respinta. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello adeguata, in quanto spiegava le ragioni del calcolo. Inoltre, richiamando un suo precedente consolidato (Sez. 2, n. 44859 del 2019), ha ricordato che ‘ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione’. La natura provvisoria di tale condanna, destinata ad essere assorbita nella liquidazione definitiva del danno in sede civile, la sottrae al sindacato di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state nette e perentorie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano una mera copia di quelli già respinti, mascherando un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che garantisce l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Poiché i giudici d’appello avevano confutato puntualmente le tesi difensive e motivato adeguatamente sia sulla responsabilità penale che sulla provvisionale, non sussisteva alcun vizio di legittimità che potesse essere esaminato.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso non può essere la semplice ripetizione delle difese svolte in appello. È necessario individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione nei limiti previsti) e non limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In caso contrario, il risultato sarà non solo una dichiarazione di ricorso inammissibile, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, i motivi proposti sono una mera ripetizione di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando si chiede alla Corte una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività che non le compete.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di procedere a una nuova ricostruzione dei fatti o a una diversa valutazione delle prove.
La decisione sulla condanna al pagamento di una provvisionale può essere contestata in Cassazione?
No, secondo l’orientamento confermato in questa ordinanza, ogni questione relativa alla statuizione sulla provvisionale è preclusa al giudizio di Cassazione, data la sua natura provvisoria e la sua funzione di anticipo sul risarcimento definitivo che verrà stabilito in sede civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a EL FAYOUM( EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE Abdelsalam . L.e. 4yr1Arts)
ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze g formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato;
che, in particolare, la prima doglianza tende a prefigurare una rivalutazione delle fo probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diver quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processua ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazional che, invero, i giudici dell’appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tes difensive procedendo alla corretta ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 4)
considerato che in relazione all’ulteriore doglianza (sulle statuizioni civili) la motivaz è del tutto adeguata, fornendo contezza delle ragioni di calcolo della provvisiona osservato peraltro che ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.