Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38342 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2024 COGNOMEa CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
Motivi COGNOMEa decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in che sostiene essere un’errata valutazione COGNOMEe risultanze istrutt fondato l’accertamento COGNOMEa responsabilità penale. sent, :inza di cui ordir e a quelal )rie s u cui si è
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in se perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sc sana critica analisi COGNOMEe argomentazioni poste a base COGNOMEa decisio sono privi COGNOMEa puntuale enunciazione COGNOMEe ragioni di diritto giusti e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione COGNOME‘atto impug le di legittimità g fiati e disattesi ‘riditi da necesirr pugnata e ican i il ricorso ato (sul contenuto essenziale COGNOME‘atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi nchi al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Le doglianze poste con ii ricorso sono volte a prefigurare una rival itazione e un’alternativa rilettura COGNOMEe fonti probatorie, estranee al sindacatc di legittimità avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di men;ienze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione COGNOMEa Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta ì punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno rigettat) il motivo di appello, di cui il presente ricorso reitera le censure, con cui si lanner :ava il visamento COGNOMEe risultanze istruttorie del giudice di primo grado in ordine al mancato riconoscimento da parte COGNOMEa teste COGNOME COGNOME‘immagine ra documento d’identità COGNOME‘imputato come corrispondente a quella immagini di videosorveglianza. In particolare, la Corte territoriale motivato sulla base dei seguenti elementi: a) gli operatori in servizi di distanza dai fatti, avevano proceduto a confrontare i fotogramm glianza con il COGNOME in persona riconoscendolo come certo autore teste COGNOME COGNOME dibattimento dichiara che l’identificazione avvenne di videosorveglianza e il COGNOME in persona, non mediante la foto )presentata sul pre:s ente nelle ha l g camente NOME, a pochi giorni di v deosorvedel fatto; b) la tra li; immagini rafls posta sul
documento di identità; c) risulta più affidabile la certa identificazi pochi giorni dai fatti con l’imputato in persona piuttosto che quell battimento dalla COGNOME con il documento d’identità raffigurante il prima COGNOMEa commissione del fatto e con acconciatura diversa. )ne a /venuta a operata in diiorrel li tre anni
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorren rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione li chiedono una e la lozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatte mod procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di egittimi nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a -norma COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione COGNOMEa causa di hammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dal ric gr pagamento COGNOMEe spese del procedimento consegue quella al pagarnentc COGNOMEa sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarn mito d spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe mende.
Così deciso il 3/10/2024