Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29164 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 27/01/1976
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna di conferma della sentenza di condanna del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 3 novembre 2022 in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4, cod. pen. (capo 1) e del reato di cui agli
artt. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 e 61 n.2, cod. pen. (capo 2) commessi in
Imola il 30 giugno 2017;
considerato che la ricorrente, con unico motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 56 e 62, n.6 cod. pen. e illogicità della motivazione, laddove si
ritenuta inapplicabile la disciplina del tentativo pur avendo l’imputato dichiarato di aver annullato l’operazione presso lo sportello bancomat, e al contempo non si
è concessa l’attenuante comune prevista dall’art. 62 n.6 cod. pen.;
considerato che la ricorrente si duole dell’omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
considerato che le censure risultano, in parte, meramente reiterative di motivi di appello e, per quanto riguarda il riconoscimento della circostanza
attenuante prevista dall’art. 62 n.6 cod. pen., non sottoposte al giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, COGNOME Rv. 255577; Sez.2,
n.40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv.196414);
considerato che alle pagg.5-6 della sentenza vi è ampia e congrua motivazione sulle censure qui reiterate;
considerato, dunque, che la ricorrente si è, nella sostanza, limitata a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporla ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.