Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Spesso si crede erroneamente che la Cassazione possa riesaminare i fatti e le prove come un tribunale d’appello. Questo caso dimostra perché un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti alla Base del Ricorso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano molteplici e miravano a smontare la decisione precedente su più fronti:
1.  Ricostruzione dei fatti: Si contestava l’affermazione di responsabilità, proponendo una lettura alternativa delle prove.
2.  Elemento psicologico: Si sosteneva un’incapacità transitoria, mettendo in discussione la consapevolezza dell’imputato al momento del fatto.
3.  Qualificazione del reato: Si chiedeva una diversa classificazione giuridica del reato.
4.  Mancata applicazione di una pena sostitutiva: Si criticava la decisione del giudice di non concedere una pena alternativa alla detenzione.
In sostanza, la difesa ha tentato di riaprire il dibattito su questioni già ampiamente valutate nei gradi di merito.
L’Ordinanza della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto in blocco tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, solido principio: la Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Esaminiamo come questo principio sia stato applicato a ciascun motivo.
La Ricostruzione dei Fatti non è Ammessa
Il primo motivo è stato definito una ‘inammissibile alternativa ricostruzione del dato probatorio’. Ciò significa che l’imputato non può semplicemente proporre alla Cassazione la sua versione dei fatti, sperando che venga accolta. Il ricorso deve, invece, individuare specifici ‘vizi logici e giuridici’ nella sentenza impugnata, ovvero dimostrare che il ragionamento del giudice d’appello è stato palesemente illogico o ha violato una norma di legge.
La Reiterazione di Questioni di Merito
Anche il secondo motivo, sull’elemento psicologico, è stato considerato una ‘reiterazione’ di una questione di fatto. La Corte d’Appello aveva già valutato e motivato la sua decisione sulla piena consapevolezza dell’imputato. Riproporre lo stesso argomento in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità, equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, compito che non spetta alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione: Analisi dei Punti Salienti
Le motivazioni della Corte chiariscono i confini del giudizio di legittimità. Il terzo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’, poiché il giudice di merito aveva già correttamente spiegato perché tale deduzione fosse irrilevante. Allo stesso modo, la critica sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva è stata respinta come una censura sull’esercizio del potere discrezionale del giudice. La Corte ha sottolineato che, finché la prognosi negativa del giudice (cioè la previsione che l’imputato non rispetterà le prescrizioni) non è illogica, essa è insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque affronti un procedimento penale: un ricorso in Cassazione ha successo solo se si concentra su errori di diritto o vizi logici evidenti. Non è un’opportunità per ridiscutere le prove o la credibilità dei testimoni. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, rendendo un appello infondato una scelta strategicamente ed economicamente svantaggiosa.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano vizi di legittimità (errori di legge o logici) della sentenza d’appello, ma si limitavano a proporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove, cercando di ottenere un nuovo giudizio di merito che non è consentito in Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare la propria condizione psicologica al momento del reato?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la condizione psicologica o una presunta incapacità transitoria se questa è già stata valutata dal giudice d’appello con una motivazione logica e coerente. Si può contestare solo se la motivazione del giudice inferiore presenta vizi logici o giuridici evidenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non consentito dalla legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34118  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo ,riguardante l’affermazione di responsabilità / costituisce una inammissibile alternativa ricostruzione del dato probatorio, sulla base di allegazioni in sede ricorso, in assenza di vizi logici e giuridici delal sentenza impugnata;
Ritenuto che anche il secondo motivo, riguardante l’elemento psicologico del reato e l’incapacità transitoria, è una reiterazione della questione in fatto proposta in appello / alla quale la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, sul rilievo della consa condotta tenuta e sulla inincidenza delle condizioni fisiche come documentate;
Ritenuto che il terzo motivo sulla omessa riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 47-te n. 354/1975 è manifestamente infondato rispetto al corretto giudizio di irrilevanza del deduzione in appello;
Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata applicazione di pena sostitutiva costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ha ritenuto ostativa la non illogica prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni;
Ritenuto che alle valutazioni che precedono non osta quanto dedotto con la memoria difensiva depositata a sostegno della ammissibilità e fondatezza dei motivi, sostanzialmente riproposti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025