Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare le regole procedurali che governano i diversi gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando queste regole non vengono seguite, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo concetto è cruciale perché impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi possibilità di riforma della decisione impugnata. Analizziamo insieme la vicenda per capire quali sono i paletti imposti dalla legge.
Il Caso in Analisi: un Appello con Motivi Tardivi
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per una serie di truffe, basando la propria decisione su un’attenta valutazione delle prove raccolte. La sentenza di secondo grado aveva delineato un quadro chiaro, motivando sia sulla colpevolezza sia sulla congruità della pena inflitta.
Il Ricorso per Cassazione
L’imputato, non soddisfatto della decisione, si rivolgeva alla Suprema Corte. Tuttavia, nel suo ricorso, sollevava questioni relative al trattamento sanzionatorio che, come vedremo, non erano state presentate nel precedente atto di appello. In sostanza, cercava di introdurre nuovi argomenti difensivi in una fase processuale in cui ciò non è più consentito.
Ricorso Inammissibile: le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, basando la sua decisione su due principi cardine della procedura penale.
I Motivi Nuovi non sono Ammessi in Cassazione
Il punto centrale della decisione riguarda i motivi 3 e 4 del ricorso, relativi alla determinazione della pena. La Corte ha rilevato che queste specifiche censure non erano state sollevate nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale è molto chiaro su questo punto: non è possibile presentare in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello. Questo principio serve a garantire un processo ordinato e a evitare che la difesa ‘riservi’ delle carte da giocare solo nell’ultimo grado di giudizio. La Corte ha citato anche una precedente sentenza (Cass. n. 31650/2017) per rafforzare questo orientamento consolidato.
La Manifesta Infondatezza degli Altri Motivi
Oltre alla questione dei motivi nuovi, la Cassazione ha ritenuto gli altri argomenti del ricorrente manifestamente infondati. Il ricorrente lamentava una carenza di motivazione sulla pena, ma la Corte ha osservato che la sentenza d’appello, seppur sintetica, conteneva tutti gli elementi necessari. I giudici di merito avevano infatti fatto riferimento a elementi concreti come: l’intensità del dolo, la serialità delle truffe, il danno causato alle vittime e l’entità delle somme illecitamente ottenute. Questi fattori giustificavano ampiamente la sanzione applicata, rendendo la doglianza del tutto infondata.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un’applicazione rigorosa delle norme procedurali. Il principio di devoluzione, che regola l’appello, impone che il giudice di secondo grado possa decidere solo sui punti della sentenza specificamente contestati dalla parte. Di conseguenza, il giudizio di Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito, non può diventare la sede per introdurre doglianze nuove. Permettere il contrario significherebbe alterare la struttura del processo e violare il principio del doppio grado di giurisdizione di merito. La dichiarazione di inammissibilità, pertanto, non è un mero formalismo, ma una garanzia del corretto svolgimento del processo. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è la sanzione prevista per chi attiva inutilmente la macchina della giustizia con un ricorso privo dei presupposti di ammissibilità.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere completa e ben definita fin dal primo atto di impugnazione. Non è possibile ‘aggiustare il tiro’ in Cassazione, sollevando questioni non trattate in appello. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove o presentare nuove argomentazioni, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso basato su motivi non consentiti o manifestamente infondati è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi non discussi in Appello?
No, l’ordinanza chiarisce che i motivi non trattati nell’atto di appello non sono consentiti in Cassazione, in base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione può esaminare solo le questioni già devolute al giudice d’appello.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare, riscontrando un vizio che impedisce l’esame della richiesta, come la proposizione di motivi non ammessi dalla legge o la manifesta infondatezza degli stessi.
Perché il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dalla legge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile. Serve a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17066 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a IVREA il 30/11/1974
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso attinenti all’affermazione di responsabil
(i primi due) si limitano a riprodurre le censure già formulate con l’atto di a ripercorrendo un percorso argomentativo fondato esclusivamente su ipotes
alternative, non apprezzabili in questa sede, k CO4flJU
D
ÀL
mtV4..kuttall a«. tà
osservato tuttavia che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione
adeguata e non manifestamente illogica la tesi difensiva della regola dell’attività immobiliare svolta dall’imputato, smentita dalla serialità dell
poste in essere da NOME COGNOME (pg. 5), corrispondenti ad uno schema ripetut ma basato su mere apparenze, sicché ci si trova di fronte alla c.d. “do
conforme” delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/201
COGNOME, Rv. 257595), non scalfito da quelli che rimangono semplicemente apprezzamenti diversi delle prove, implicanti valutazioni esauritesi nella fa merito, perché ad esse pertinenti, e non ulteriormente coltivabili dinna questa Corte;
rilevato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio riguardano aspet (motivi 3 e 4) non trattati nell’atto di appello (secondo la trasposizione nella sentenza, non contestata, come pure sarebbe stato necessario -Sez. 2 31650 del 03/04/2017, COGNOME Rv. 270627 – 01) e quindi non consentiti art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ovvero manifestamente infondato (l’ultimo evocandosi la carenza motivazionale, anche a fronte del (pur sinteti riferimento all’intensità del dolo, serialità delle truffe, afflittività per offese, e consistenza degli indebiti esborsi sostenuti da queste ultime;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cor9gliere Esterisore GLYPH
11’1
3
r
–
est ente