Ricorso inammissibile: quando è troppo generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Non è sufficiente una critica vaga alla sentenza impugnata; è necessario articolare motivi chiari e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la genericità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
Il Contesto Processuale: Un Appello sulla Pena
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, focalizzando le proprie lamentele esclusivamente sul trattamento sanzionatorio che riteneva eccessivo. Tuttavia, la difesa non aveva articolato una critica puntuale e dettagliata delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Posizione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, nel decidere il caso, aveva già tenuto conto delle possibili attenuanti e aveva commisurato la pena nel minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato. Inoltre, aveva fornito una motivazione congrua per la sua decisione, spiegando le ragioni che avevano portato a negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questi elementi sono fondamentali per comprendere la successiva decisione della Cassazione.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, ha concluso per la sua totale inammissibilità. I giudici di legittimità hanno sottolineato come il motivo unico presentato dal ricorrente fosse affetto da una “genericità assoluta”. In pratica, il ricorso si limitava a una doglianza generica sulla pena, senza però confrontarsi con la motivazione specifica fornita dalla Corte d’Appello.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, quando un ricorso viene rigettato in questo modo, la parte che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non solo: il ricorrente è anche condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata equamente determinata in 3.000 euro.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso non può essere un mezzo per richiedere una nuova e generica valutazione del merito della vicenda. La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non individua il punto specifico della decisione impugnata che si intende criticare e non espone le ragioni di diritto che giustificherebbero un annullamento. Nel caso in esame, il ricorrente non ha nemmeno censurato la parte della motivazione in cui la Corte d’Appello negava le attenuanti generiche, limitandosi a una critica astratta della sanzione, che peraltro era già stata fissata al livello più basso possibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione contenga una critica mirata e argomentata della sentenza, dialogando con le ragioni esposte dal giudice del grado precedente. Una doglianza generica, scollegata dalla motivazione della decisione impugnata, è destinata a fallire e a comportare un ulteriore onere economico per l’imputato. La difesa tecnica deve quindi prestare la massima attenzione nella redazione dei ricorsi, assicurandosi che siano puntuali, pertinenti e giuridicamente fondati.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono affetti da ‘genericità assoluta’, ovvero non contestano in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
È sufficiente criticare la pena se il giudice ha già applicato il minimo previsto dalla legge?
No, se la corte di merito ha già commisurato la pena nel minimo edittale e ha fornito una motivazione congrua, una critica generica sul trattamento sanzionatorio, senza contestare aspetti specifici come il diniego delle attenuanti generiche, risulta inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, peraltro già commisurato nel minimo edittale, non essendo stata neppure censurata la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuati generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente