Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti giudiziari, in particolare sul ricorso per Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di entrare nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non una mera ripetizione di quanto già detto.
L’analisi del caso: un appello privo di specificità
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente aveva presentato diversi motivi di doglianza, sperando di ottenere una revisione della sua posizione processuale. In particolare, le sue argomentazioni miravano a rimettere in discussione la sua responsabilità, a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto (da concorso a favoreggiamento) o, in subordine, a veder riconosciuta una circostanza attenuante per il suo contributo di minima importanza.
Tuttavia, l’atto presentato alla Corte di Cassazione si è rivelato problematico sotto due profili principali, che ne hanno determinato l’esito negativo.
La decisione della Corte: il ricorso inammissibile per due ragioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due distinti ordini di ragioni, che toccano aspetti cruciali della procedura penale.
### Violazione della “Catena Devolutiva”
In primo luogo, due dei motivi di ricorso (relativi alla motivazione e al trattamento sanzionatorio) sono stati giudicati inammissibili perché sollevavano questioni mai affrontate nel giudizio di appello. Questo viola il principio della “catena devolutiva” (art. 606, comma 3, c.p.p.), secondo cui in Cassazione non si possono introdurre censure nuove che non siano state prima sottoposte al giudice di secondo grado. L’appello, infatti, “devolve” al giudice superiore solo le questioni contestate nella sentenza precedente.
### Genericità degli Altri Motivi
In secondo luogo, i restanti motivi sono stati considerati “intrisi di genericità”. La Corte ha osservato che essi non erano altro che una riproduzione dei cosiddetti cahiers de doléances (quaderni di lamentele) già presentati alla Corte d’Appello. Invece di formulare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni, senza assolvere alla funzione tipica del ricorso, che è quella di contestare in modo puntuale la decisione del giudice precedente.
Le motivazioni: i principi di diritto applicati
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati e su precise norme procedurali. Il fulcro della questione risiede nei requisiti di cui agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, che impongono la specificità dei motivi di impugnazione. Un motivo è specifico quando individua con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni, di fatto e di diritto, per cui si ritiene che tale decisione sia errata.
La Corte ha ribadito che un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate dal giudice precedente, senza confrontarsi criticamente con la sua motivazione, è solo apparentemente un’impugnazione e deve essere considerato inammissibile. In questo caso, i giudici hanno anche sottolineato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, fornito una “compiuta e non illogica giustificazione” per smentire le tesi difensive, rendendo ancora più evidente la carenza argomentativa del ricorso.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di doglianze generiche. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Necessità di Critica Argomentata: Un ricorso efficace deve dialogare con la sentenza che contesta, smontandone il ragionamento giuridico punto per punto.
2. Rispetto della Catena Devolutiva: Non è possibile “risparmiare” argomenti per poi presentarli per la prima volta in Cassazione.
3. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Una scelta processuale superficiale può quindi avere un costo significativo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sollevano questioni non discusse nel precedente grado di giudizio (violazione della catena devolutiva) o se sono generici, cioè si limitano a ripetere argomenti già esposti senza una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che i motivi mancano della specificità richiesta dall’art. 581 c.p.p. In pratica, essi costituiscono una mera riproduzione delle lamentele già presentate in appello, senza offrire una critica argomentata e mirata contro le ragioni specifiche della decisione che si sta contestando. Sono, quindi, motivi solo apparenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono duplici. In primo luogo, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto non idoneo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e ritenuta tardiva la memoria inviata in limine;
sottolineato innanzi tutto che i motivi 6 e 7 di ricorso, relativi rispettivamente alla mancanza di motivazione ed al trattamento sanzionatorio, attengono a profili non trattati in secondo grado e quindi non consentiti in questa sede (cfr. art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) per violazione della catena devolutiva;
considerato che i residui motivi di ricorso (1, 2, 3, 4 e 5) sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità richiesta dall’art. 581 lett. c) in relaz all’art. 591 lett. c) c.p.p., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello, e quindi non offrendo una critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello; deve concludersi pertanto che si tratti di motivi ripetitivi e non specifici ma soltanto apparent giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione sui relativi punti;
rilevato, infatti, che a pg. 6 e 7 della sentenza vengono smentite, in quanto non verosimili, le ricostruzioni alternative dirette a escludere la responsabilità del COGNOME, a trasformare il concorso in favoreggiamento, o anche solo a svalutare il ruolo dell’imputato nella prospettiva del conseguimento della circostanza attenuante dell’art. 114 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Consigliere Estensore
Il Presidente