Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Tolleranza Zero per gli Atti Generici
Nell’ambito del processo penale, l’impugnazione è uno strumento fondamentale di garanzia. Tuttavia, il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della sua genericità e della mancanza di un confronto critico con la decisione impugnata. Questo caso offre una lezione chiara sull’importanza della specificità degli atti difensivi.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso Inammissibile è Stato Respint_o
La Suprema Corte ha smontato l’atto di impugnazione pezzo per pezzo, evidenziandone tutte le carenze strutturali e argomentative. La decisione si fonda su una serie di rilievi che delineano un vero e proprio ‘manuale’ di come non redigere un ricorso.
Mancanza di Specificità e Genericità
Il primo e più grave vizio riscontrato è stata la violazione del requisito di specificità, prescritto dall’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale. I motivi di ricorso sono stati definiti ‘intrisi di genericità’. In pratica, le argomentazioni erano così vaghe da poter essere applicate a una pluralità indefinita di casi, senza alcun legame concreto con la vicenda processuale in esame.
Un Atto ‘Passe-partout’
La Corte ha descritto l’impugnazione come un ‘caso esemplare di ricorso utilizzabile per una pluralità indeterminata di ipotesi’. Diversi elementi hanno supportato questa conclusione:
* Riferimenti errati: L’atto faceva costante riferimento alla sentenza di primo grado, ignorando quasi del tutto quella d’appello, che era l’oggetto del giudizio.
* Contenuti non pertinenti: In una parte del ricorso si discuteva di un caso completamente diverso, con più imputati per il reato di truffa, citando addirittura un passaggio di motivazione inesistente nella sentenza impugnata.
* Struttura illogica: I motivi erano numerati senza una sequenza logica e le argomentazioni si susseguivano in maniera confusa e ripetitiva.
Omesso Confronto con la Sentenza Impugnata
Un altro punto cruciale è stata l’incapacità del ricorso di confrontarsi con la ratio decidendi della Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, confermando quella di primo (‘doppia conforme’), aveva fornito una chiara ricostruzione del fatto, individuando con precisione sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. Il ricorrente, invece, ha eluso completamente questi temi, così come quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla confisca, trattati in modo totalmente generico e privi di apprezzabile contenuto giuridico.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria: un ricorso che non si confronta con la sentenza che intende demolire è un atto inutile. Non basta enunciare principi di diritto o lamentare genericamente un’ingiustizia. È necessario, invece, indicare specificamente quali parti della motivazione si contestano e perché esse sarebbero errate. L’appello non è una mera riproposizione di argomenti già spesi, ma una critica mirata e ragionata. La genericità e la confusione trasformano un diritto fondamentale in un esercizio di stile fine a se stesso, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito per ogni operatore del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e uno studio approfondito del provvedimento che si intende criticare. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito. La professionalità dell’avvocato si misura anche nella capacità di costruire un’impugnazione solida e pertinente, evitando formule standardizzate e argomenti generici che, come dimostra questo caso, non hanno alcuna possibilità di superare il vaglio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, non indica con specificità i motivi della contestazione come richiesto dall’art. 581 c.p.p., presenta argomentazioni confuse e ripetitive e non si confronta criticamente con le ragioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa intende la Corte quando definisce un ricorso ‘utilizzabile per una pluralità indeterminata di ipotesi’?
Significa che il ricorso è stato redatto come un modello generico (un ‘fac-simile’), non personalizzato per il caso specifico. Lo si deduce da elementi come i continui riferimenti a una sentenza diversa da quella impugnata o la citazione di passaggi inesistenti, rendendolo un atto non pertinente.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32618 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 l c.p.p., tanto da rappresentare, per le modalità redazionali, un caso esemplare di ricorso utilizzabile per una pluralità indeterminata di ipotesi, in appello come in cassazione, come dimostrato dal costante riferimento alla sentenza di primo grado (cfr., ad esempio a pg.12), dalla circostanza che a pg. 7 (ultimo paragrafo) si parli di un caso differente da quello oggetto del presente giudizio (con una pluralità di imputati del reato di truffa e citando un passaggio della motivazione che non si rinviene nel testo della sentenza impugnata), che i motivi siano numerati senza logica sequenziale e che le argomentazioni si susseguano in maniera confusa e ripetitiva;
osservato che il ricorso non si confronta con i temi della responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio (la “doppia conforme” ha fornito una chiara ricostruzione del fatto, identificando puntualmente tanto l’elemento oggettivo – pg. 3 e 4 – quanto quello soggettivo – pg. 5);
preso atto, infine che il motivo attinente al trattamento sanzionatorio e quello relativo alla confisca sono totalmente generici ed (il secondo, almeno) privo persino di un contenuto giuridico apprezzabile;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.