Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione è formulata in modo generico, il rischio concreto è che venga dichiarata inammissibile, con conseguente conferma della condanna e ulteriori oneri economici per l’imputato. L’analisi del caso in esame offre uno spaccato chiaro di come un ricorso inammissibile per genericità precluda ogni possibilità di riesame nel merito.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna all’esito di un giudizio abbreviato. In quella sede, pur affermando la responsabilità penale dell’imputato, il giudice aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, bilanciandole in regime di equivalenza con le aggravanti contestate.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. Ritenendo la sentenza ancora ingiusta, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
L’Appello alla Suprema Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
Il ricorrente denunciava una presunta violazione di legge e un vizio della motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze, qualificando il motivo come non consentito dalla legge in sede di legittimità. La critica mossa dai giudici è stata netta: il ricorso era caratterizzato da “estrema genericità”.
In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a contestare la decisione in modo vago, senza fornire le necessarie “ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste”. Un ricorso, per essere esaminato, non può limitarsi a una critica generica, ma deve indicare in modo specifico e puntuale quali prove decisive sarebbero state ignorate o mal interpretate dalla Corte territoriale e perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe inadeguata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha evidenziato come l’imputato avesse omesso di indicare gli elementi cruciali su cui si fondava la sua critica. Non è sufficiente affermare che la motivazione è carente; è indispensabile specificare quali prove, ritenute decisive, non sono state adeguatamente considerate dal giudice di merito. La genericità delle deduzioni presentate ha impedito alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice della legittimità, che non consiste nel riesaminare i fatti, ma nel verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come diretta conseguenza prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa dalla Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per ogni difensore: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore, precisione e specificità. Non sono ammesse contestazioni astratte o generiche. È necessario un dialogo serrato con la sentenza impugnata, individuando con esattezza i punti deboli della motivazione e le prove che, se correttamente valutate, avrebbero potuto condurre a una decisione diversa. In assenza di questi elementi, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora di essere discussa nel merito, trasformando un’opportunità di difesa in un’ulteriore condanna economica per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché caratterizzato da estrema genericità, essendo privo delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste. In particolare, non indicava quali prove decisive la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quale principio fondamentale viene ribadito da questa decisione della Cassazione?
La decisione ribadisce il principio della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione, per essere valida, non può limitarsi a una critica generale della sentenza, ma deve articolare censure precise, puntuali e argomentate, indicando specificamente le violazioni di legge o i vizi di motivazione che si intendono far valere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14220 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 21 ottobre 2021 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni personali aggravate e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo e unico motivo del ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrent denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato a lui ascritto, non è consentito dalla legge in sede d legittimità in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richies omettendo di indicare quali siano le prove ritenute decisive su cui la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare adeguatamente;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.