Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza delle norme, ma anche la capacità di articolare critiche precise e pertinenti contro la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un’argomentazione generica, che non entra nel merito della valutazione compiuta dai giudici precedenti. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di una disamina critica puntuale porti inevitabilmente alla reiezione dell’impugnazione, con conseguente condanna alle spese.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Un individuo, condannato in secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova. Secondo il ricorrente, i giudici di appello avevano errato nel valutare il compendio probatorio a suo carico.
In particolare, la difesa contestava la valutazione critica delle dichiarazioni rese da un verbalizzante, che erano state poste a fondamento della decisione di condanna. Queste dichiarazioni riguardavano frasi di natura minatoria, che i giudici avevano collegato al compimento di un atto d’ufficio da parte della persona offesa.
La Valutazione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminato il motivo del ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, né una generica lamentela sull’operato dei giudici di merito. Al contrario, deve contenere una critica specifica e argomentata che individui con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno evidenziato come il ricorso omettesse completamente una “puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio” effettuata dalla Corte d’Appello. Il ricorrente si era limitato a evocare la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. senza però spiegare in che modo tale violazione si fosse concretizzata. Mancava un confronto diretto e argomentato con le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva adeguatamente contestato la valutazione critica fatta dai giudici d’appello riguardo alla “valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite”. La sentenza impugnata aveva logicamente collegato tali frasi a un atto d’ufficio del destinatario, e il ricorso non era riuscito a smontare questo ragionamento. Di fronte a questa genericità, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la specificità dei motivi è un requisito essenziale. Non è sufficiente affermare che una norma sia stata violata; è necessario dimostrare, punto per punto, come e perché la decisione del giudice inferiore sia errata. Questo caso serve da monito: un ricorso superficiale o generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Infatti, con la dichiarazione di inammissibilità, l’individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ometteva una puntuale e critica disamina della valutazione delle prove compiuta dai giudici di appello, limitandosi a una generica evocazione della violazione di una norma procedurale.
Cosa ha mancato di fare il ricorrente nel suo atto di impugnazione?
Il ricorrente non ha adeguatamente contestato la valutazione critica delle dichiarazioni poste a fondamento della decisione, né ha fornito argomenti specifici per dimostrare l’erroneità del ragionamento dei giudici di secondo grado riguardo alla natura minatoria delle frasi contestate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il motivo del ricorso;
Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatori compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell’art. 192 cod. pen.. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accerta la valenza intrinsecamente miNOMEria delle frasi proferite, collegate al compimento di un dell’ufficio dei destinatario (pag.2 e 3).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere e tensore
Il Pre ente