Ricorso inammissibile: quando è troppo generico?
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche una tecnica precisa. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: la specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questo caso per capire perché la chiarezza e la pertinenza sono essenziali.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava una presunta “manifesta illogicità e contraddittorietà” della motivazione contenuta nella sentenza di secondo grado, la quale aveva affermato la sua responsabilità penale. In sostanza, il ricorrente sosteneva che le ragioni fornite dai giudici d’appello fossero viziate da errori logici, ma lo faceva in termini generali, senza entrare nel dettaglio dei passaggi contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione è stata netta e basata su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. Secondo i giudici, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, rendendo impossibile un esame nel merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità che porta a un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi i cui motivi non sono specifici. La Corte ha spiegato che la genericità del motivo non è un concetto astratto, ma si concretizza nella “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un’illogicità generica. È necessario che il ricorrente:
1. Individui con precisione i passaggi della motivazione della sentenza che ritiene errati.
2. Spieghi in modo chiaro e specifico perché tali passaggi sono illogici o contraddittori.
3. Dimostri come questi presunti vizi abbiano influito sulla decisione finale.
Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una critica vaga e astratta, senza confrontarsi direttamente con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Cassazione di comprendere quali fossero le reali censure mosse alla sentenza, determinando così la dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: le conseguenze pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può essere un mero esercizio di stile, ma deve rappresentare una critica puntuale e argomentata. Le conseguenze di un ricorso generico sono severe: non solo la sentenza impugnata diventa definitiva, ma si aggiunge anche l’onere economico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il processo si concentri su questioni concrete e rilevanti, evitando di congestionare il sistema giudiziario con impugnazioni pretestuose o mal formulate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e non criticava in modo specifico le ragioni della sentenza impugnata, violando il requisito di specificità richiesto dalla legge.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ tra il ricorso e la sentenza?
Significa che le argomentazioni del ricorso non si confrontano direttamente con i punti specifici della motivazione della sentenza che si contesta. Il ricorso appare quindi slegato e non pertinente rispetto alla decisione che intende criticare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35042 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CITTIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, è generico;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 connma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impug nazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025