Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile da parte della Corte di Cassazione. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’impugnazione non può limitarsi a una critica vaga della decisione precedente, ma deve articolare censure precise e pertinenti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, sollevando un motivo di doglianza che, tuttavia, è stato giudicato dalla Corte di Cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Il cuore della questione non risiedeva tanto nel merito della colpevolezza, quanto nelle modalità con cui la difesa ha cercato di contestare la valutazione operata dal giudice d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti essenziali dell’atto di impugnazione.
Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su una motivazione chiara e netta. Il motivo di ricorso è stato ritenuto “genericamente proposto”. In altre parole, la difesa si è limitata a una critica astratta e non specifica dell’operato del giudice di merito, senza indicare con precisione quali aspetti della sentenza fossero errati e perché.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che l’impugnazione contestava l’esercizio del potere discrezionale del giudice d’appello. Quest’ultimo, nel decidere, aveva tenuto conto di due elementi sfavorevoli all’imputato:
1. L’assenza di elementi favorevoli: Il giudice non ha ravvisato circostanze che potessero giocare a favore dell’imputato.
2. La presenza di recidiva specifica: L’imputato era già stato condannato in passato per reati della stessa indole, un fattore che aggrava la sua posizione.
Secondo la Suprema Corte, la valutazione di tali elementi rientra pienamente nel corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma deve limitarsi a denunciare vizi di legittimità, come la violazione di legge o il vizio di motivazione, che in questo caso non sono stati adeguatamente rappresentati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede rigore, precisione e specificità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la sentenza impugnata. È necessario, invece, articolare motivi di ricorso che attacchino in modo mirato i punti della decisione ritenuti illegittimi, dimostrando come e perché il giudice abbia errato nell’applicazione della legge o nella costruzione del percorso logico-giuridico della sua motivazione. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di un riesame, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto generico e non ha contestato in modo specifico il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
Quali elementi ha considerato il giudice di merito per la sua decisione, poi confermata in Cassazione?
Il giudice di merito ha considerato l’assenza di elementi favorevoli all’imputato e la presenza di una recidiva specifica, ovvero la commissione di un reato dello stesso tipo di uno per cui era già stato condannato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5745 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/05/1962
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che considerato l’assenza di elementi favorevoli e la presenza di recidiva specifica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024