Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche una tecnica argomentativa precisa e puntuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che la genericità dei motivi porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è stato ribadito in un caso riguardante il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, dove l’appello dell’imputato è stato respinto proprio per la sua carenza di specificità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale, concernente le false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o altrui. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Venezia, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Il fulcro del suo appello si basava su un unico motivo: la contestazione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo. Secondo la difesa, mancava la consapevolezza e la volontà di rendere dichiarazioni mendaci.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione del dolo, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, un filtro essenziale per garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti e correttamente formulate giungano all’attenzione della Suprema Corte.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate dalla difesa si esaurivano in “affermazioni generiche e assertive”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riaffermare la propria tesi sull’assenza di dolo, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza di appello.
Mancava un’analisi puntuale delle ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto provato l’elemento psicologico del reato. Un ricorso efficace, infatti, deve demolire l’impianto argomentativo della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge, e non semplicemente contrapporre una diversa interpretazione dei fatti. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per ogni difensore. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è fondamentale saper articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente ineccepibile. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di un riesame della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La specificità e la pertinenza dei motivi di ricorso non sono dunque un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e assertivi, privi di un confronto critico specifico con l’impianto argomentativo della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era la contestazione della sussistenza del dolo, ovvero l’elemento psicologico intenzionale, nel reato di false dichiarazioni per cui era stato condannato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7830 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: BAJRIC SAN DOKAN nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:NI;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo, si esaurisce in affermazioni generiche e assertive, prive di confronto critico con l’impianto argomentativo della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024