Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve essere fondato su basi solide e specifiche. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma può comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7628/2024) offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a tale esito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato contestava un presunto “vizio di motivazione” in relazione alla determinazione della pena base, ritenendola eccessiva. Sostanzialmente, il ricorrente chiedeva una pena ancora più mite di quella già inflitta in secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (cioè, se la pena fosse giusta o meno), ma si è fermata a una valutazione preliminare. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano troppo generici per essere presi in considerazione. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato la genericità del motivo di ricorso. L’imputato non aveva indicato alcun elemento specifico che, se fosse stato considerato dalla Corte d’Appello, avrebbe potuto portare a una pena più mite. Limitarsi a lamentare la severità della pena senza argomentare in modo preciso e circostanziato quali aspetti siano stati trascurati o mal valutati non è sufficiente per un valido ricorso in Cassazione.
In secondo luogo, i giudici supremi hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già operato una valutazione ponderata della situazione. Aveva, infatti, ridotto la pena inflitta in primo grado, escludendo l’aumento per la continuazione e tenendo conto sia della “pluralità di condotte” sia dei “numerosi precedenti penali” dell’imputato. La pena base era stata fissata discostandosi, seppur leggermente, dal minimo edittale proprio in virtù di questi elementi. Pertanto, la doglianza del ricorrente appariva non solo generica ma anche infondata alla luce del percorso motivazionale già seguito dal giudice di merito.
Conclusioni: Le conseguenze di un ricorso inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve articolare le proprie censure in modo chiaro, dettagliato e pertinente, indicando con precisione le violazioni di legge o i vizi logici che imputa alla sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché generico non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della decisione, ma attiva anche le sanzioni previste dall’art. 616 del codice di procedura penale. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, tutelando l’efficienza del sistema giudiziario. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: la qualità e la precisione dell’argomentazione sono requisiti indispensabili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era generico. Il ricorrente si è limitato a contestare la determinazione della pena senza indicare elementi specifici che, se considerati, avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte d’Appello aveva già considerato elementi a favore dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già ridotto la pena, escludendo l’aumento per la continuazione e valutando la pluralità delle condotte e i precedenti penali per fissare una pena di poco superiore al minimo edittale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizi motivazione in relazione alla determinazione della pena base, è inammissibile in quanto l Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta, escludendo l’aumento per la continuaz evidentemente discostandosi, sia pure leggermente, dal minimo edittale valutando la pluralità di condotte e i numerosi precedenti penali di cui è gravato l’imputato (cfr. p. 2 della sent impugnata), dovendosi evidenziare, inoltre, la genericità del motivo, che non indica alc elemento che, ove considerato, avrebbe condotto alla determinazione di un trattamento punitivo ancora più mite;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.