Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure conduca inevitabilmente a una pronuncia di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, decideva di adire la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a suo carico. Il ricorso si basava su un motivo di doglianza che, tuttavia, non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma estremamente chiara, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la validità della sentenza impugnata, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea la severità con cui viene valutata la corretta formulazione degli atti di impugnazione.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto che il motivo addotto fosse “del tutto genericamente proposto”. Cosa significa in pratica? Il ricorrente non ha formulato una critica specifica e puntuale rispetto al ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. In particolare, non si è confrontato in alcun modo con le ragioni che avevano guidato i giudici di merito nell’esercizio del loro potere discrezionale.
In sostanza, presentare un ricorso non significa semplicemente manifestare un dissenso generico verso una sentenza. È necessario, invece, ‘smontare’ il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge in modo chiaro e argomentato. L’assenza di questo confronto diretto rende l’impugnazione sterile e, per l’appunto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario, questa ordinanza serve da monito. È essenziale che l’atto di ricorso sia redatto con la massima cura, analizzando criticamente ogni passaggio della sentenza contestata. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere confermata la decisione sfavorevole, ma anche di subire un’ulteriore condanna economica per le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono formulati in modo del tutto generico e non si confrontano specificamente con le ragioni espresse nella sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘genericamente proposto’?
Significa che il ricorrente non articola una critica puntuale e argomentata contro la decisione del giudice precedente, limitandosi a una contestazione vaga che non affronta il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 25/08/1996
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché del tutto gener proposto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudi non confrontandosi in alcun modo con le ragioni espresse dalla sentenza a riguardo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024