Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti della Genericità
Quando si presenta un appello in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza di condanna. È necessario articolare motivi specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le ragioni della decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità porti non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per l’imputato.
I Fatti del Caso: Un Appello Basato su un Presunto Travisamento
Il caso in esame riguarda un imputato che ha presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il nucleo della sua difesa si concentrava sul presunto travisamento delle dichiarazioni di un testimone chiave. Secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva interpretato erroneamente le parole del teste, giungendo a un’ingiusta affermazione di responsabilità.
Tuttavia, la difesa si è limitata a questa contestazione, senza affrontare in modo esaustivo l’intero impianto probatorio su cui si fondava la condanna. La sentenza impugnata, infatti, non si basava solo su quella testimonianza, ma su una pluralità di elementi, tra cui la confessione che lo stesso imputato avrebbe reso al testimone.
La Decisione della Corte e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione è vaga, astratta o non si confronta punto per punto con la motivazione della sentenza precedente, viene considerata “generica”.
In questo caso, l’appello è stato giudicato “palesemente generico” perché si limitava a una critica parziale e decontestualizzata, ignorando la complessità delle prove raccolte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Generico?
La Corte ha spiegato che il ricorrente ha commesso un errore fondamentale: ha tentato una “declinazione in fatto” della sua censura, ovvero ha chiesto alla Cassazione di rivalutare nel merito le prove, un compito che non le spetta. Il ricorso per Cassazione può vertere solo su questioni di legittimità, come l’errata applicazione della legge o la presenza di vizi logici evidenti nella motivazione.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la valutazione delle prove da parte della Corte d’Appello, inclusa la testimonianza sulla confessione, fosse del tutto priva di “vizi logici e giuridici”. L’imputato non è riuscito a dimostrare alcuna illogicità o errore di diritto nel ragionamento del giudice di secondo grado. Non basta affermare che un testimone è stato frainteso; bisogna dimostrare, con argomenti giuridici solidi, perché quella valutazione è errata e come avrebbe cambiato l’esito del processo. La mancanza di questo confronto diretto con le motivazioni della sentenza ha reso il ricorso sterile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso efficace non può essere una semplice lamentela. Deve essere un’analisi critica, tecnica e puntuale della decisione che si intende impugnare. Ignorare parti della motivazione o presentare argomenti generici equivale a presentare un’arma spuntata.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende serve a disincentivare impugnazioni pretestuose o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. Pertanto, la redazione di un ricorso richiede la massima diligenza e la capacità di individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, evitando di sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “palesemente generico”. L’appellante si è limitato a contestare genericamente l’affermazione di responsabilità senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata, che si basavano su plurimi elementi probatori.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la valutazione della prova è “priva di vizi logici e giuridici”?
Significa che il giudice di grado inferiore ha valutato le prove, come la testimonianza sulla confessione, seguendo un ragionamento corretto e applicando correttamente le norme giuridiche, rendendo la sua conclusione non censurabile in sede di legittimità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34108  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA’
Ritenuto che il ricorso, incentrandosi sul preteso travisamento delle dichiarazioni del teste COGNOME, è palesemente generico secondo una declinazione in fatto nel censurare l’affermazione di responsabilità e le sue ragioni fnon confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità COGNOMEa base dei plurimi elementi probatori considerati (v. pg. .4 e ss.), tra i quali le dichiarazioni del COGNOME COGNOME confessione resagli dal ricorrente, la cui valutazione è priva di vizi logici e giuridici;
Rilevato che nessun apporto proviene dalle conclusioni della parte civile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025