Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica per Evitare Errori
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente contestare genericamente una condanna; è necessario articolare motivi specifici e puntuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione vaga possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per l’imputato. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato in primo grado dal Tribunale di Ivrea per i reati di furto aggravato ed evasione, vedeva la sua condanna confermata anche dalla Corte d’Appello di Torino. Non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando a un unico motivo la contestazione sulla correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile.
Tuttavia, il suo tentativo di ottenere una revisione del caso si è scontrato con una valutazione preliminare negativa da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un gradino prima, valutando la stessa validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse ‘del tutto generico e indeterminato’. Il ricorrente si era limitato a contestare la motivazione della sentenza d’appello senza però indicare quali fossero gli elementi specifici su cui si basava la sua critica. In sostanza, di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorso non specificava:
*   Quali passaggi della motivazione fossero errati.
*   Quali prove fossero state travisate o ignorate.
*   Quali principi di diritto fossero stati violati.
Questa genericità ha impedito al giudice della Cassazione di svolgere il proprio ruolo, ovvero quello di individuare i rilievi mossi e di esercitare un controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Come ribadito dalla giurisprudenza citata nell’ordinanza, un ricorso non può essere un’occasione per riproporre una valutazione complessiva dei fatti, ma deve concentrarsi su errori specifici commessi dal giudice precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve svolgere un’analisi critica e dettagliata della decisione, evidenziando in modo chiaro e inequivocabile i vizi che la inficiano. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche un onere economico. La decisione serve da monito: la giustizia richiede argomentazioni precise, non lamentele generiche. Per avere una possibilità di successo, ogni impugnazione deve essere costruita su solide basi fattuali e giuridiche, dimostrando concretamente dove e perché il giudice precedente ha sbagliato.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘del tutto generico e indeterminato’, non specificando gli elementi concreti della sentenza impugnata che venivano contestati.
Quali sono i requisiti per presentare un ricorso valido secondo la Corte?
Secondo la Corte, un ricorso, per essere ammissibile, deve rispettare l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Deve quindi indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica alla sentenza precedente, permettendo al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34539  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Pi
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato ed evasione, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto del tutto generico e indeterminato; sicché esso risulta privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. i quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 258962);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.