Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti delle impugnazioni
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’opzione da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare un concetto fondamentale: il ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza sollevare questioni di legittimità specifiche e pertinenti, il suo destino è segnato. Vediamo come la Corte, nel caso di specie, ha applicato questo principio, condannando il ricorrente a conseguenze economiche significative.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Un imputato, ritenuto colpevole, decideva di impugnare tale decisione presentando ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa, sia in appello che nel successivo ricorso, si concentrava sull’elemento psicologico del reato, contestando la valutazione fatta dai giudici di merito sulla sua intenzione o consapevolezza nel commettere il fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse i requisiti minimi per poter essere discusso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha qualificato il motivo di ricorso come generico. Invece di contestare specifici vizi logici o giuridici della sentenza d’appello, l’imputato si era limitato a riproporre una lettura alternativa dei fatti, cosa che non è permessa in sede di legittimità. In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo. Le censure relative all’elemento psicologico del reato erano, di fatto, una copia delle argomentazioni già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione corretta e giuridicamente solida per disattendere quella linea difensiva, rendendo la sua riproposizione in Cassazione del tutto inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze gravose per chi lo propone. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato il principio, consolidato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 186/2000), secondo cui chi propone un ricorso senza la dovuta diligenza, determinando una causa di inammissibilità per propria colpa, deve subire tali sanzioni. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità della sentenza impugnata, non un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere all’infinito i fatti già accertati.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e riproduttivo?
Un ricorso è considerato tale quando non contesta in modo specifico i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni e doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere nuovi profili di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
È possibile contestare la valutazione dell’elemento psicologico del reato in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di legittimità nella motivazione della sentenza impugnata, come una manifesta illogicità o una violazione di legge. Non è possibile, invece, proporre una semplice rilettura delle prove o una diversa interpretazione dell’intenzione dell’imputato, poiché questa è una valutazione di merito riservata ai giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all’elemento psicologico del reato già adeguatam vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.