Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Pericolo della Genericità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale evitare la genericità: un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per capire i criteri della Corte e le lezioni pratiche da trarne.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando una serie di vizi: vizio di motivazione, violazione della legge penale, mancata assunzione di prove decisive e un’errata qualificazione del reato contestato. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è neppure entrata nel merito di tali questioni, fermando il processo sul nascere con una declaratoria di inammissibilità.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte non si è limitata a respingere il ricorso. Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a sostenere due oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi legati al procedimento di Cassazione sono stati posti a suo carico.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: è stata disposta una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Questa duplice condanna sottolinea come un’impugnazione avventata o mal formulata non sia priva di conseguenze, trasformandosi in un ulteriore aggravio per l’imputato.
Le Motivazioni della Corte: No alla Ripetizione di Argomenti
La ragione fondamentale dietro la decisione della Suprema Corte risiede nella natura del ricorso. I giudici lo hanno definito ‘generico’. In pratica, l’atto presentato era una mera riproduzione delle stesse argomentazioni e doglianze già esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito. Mancava un elemento essenziale per un valido ricorso in Cassazione: una critica puntuale e specifica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della legittimità della decisione; pertanto, non si può pretendere che riesamini le stesse questioni di fatto senza che vengano evidenziati precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione del provvedimento precedente.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza è un monito per avvocati e assistiti. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di costruire argomentazioni nuove, specifiche e pertinenti, che mettano in luce le effettive carenze giuridiche del provvedimento. Limitarsi a ripetere quanto già detto nei gradi precedenti è una strategia inefficace che porta quasi certamente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono semplici formalismi, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché era ‘generico’, ovvero si limitava a riproporre censure di fatto già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo di doglianze già vagliate’?
Significa che l’atto di appello non introduce nuovi o specifici motivi di illegittimità della sentenza precedente, ma si limita a ripetere le stesse lamentele e argomentazioni che erano già state presentate, valutate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2219 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;.
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – vizio motivazionale, violazione della legge penale, mancata assunzione di prove decisive in ordine all’accertamento, qualificazione del reato contestato – è generico, perché fondato su mere censure di fatto, peraltro riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore