Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, è fondamentale che questa sia precisa e dettagliata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali le conseguenze di una sua errata formulazione.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un’ordinanza emessa da una Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile un atto di appello. La parte soccombente decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale decisione, cercando di ottenere un riesame della questione.
Tuttavia, il tentativo non ha avuto successo. La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità, confermando di fatto la decisione del giudice precedente e aggiungendo un’ulteriore condanna per il ricorrente.
La Valutazione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione è stata netta nel suo giudizio. Il ricorso è stato considerato inammissibile perché formulato in termini vaghi e generici, senza entrare nel merito delle argomentazioni che avevano portato la Corte d’Appello a emettere la sua decisione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro della decisione risiede in un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione non può essere una mera riproposizione di argomenti già esposti, né una lamentela astratta. Al contrario, deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento che si intende contestare. Nel caso di specie, il ricorrente non si è ‘confrontato’ con la motivazione dell’ordinanza impugnata. In altre parole, non ha spiegato perché le ragioni addotte dal giudice di secondo grado fossero, a suo avviso, errate.
Questa mancanza di specificità rende l’atto del tutto inefficace, poiché non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i vizi concreti del provvedimento contestato e di valutare la fondatezza delle censure. La genericità, quindi, equivale a una mancata impugnazione.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: L’Importanza di un’Impugnazione Specifica
La decisione in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al contenzioso: ogni impugnazione deve essere costruita come un dialogo critico con la decisione che si attacca. È necessario analizzare punto per punto la motivazione del giudice precedente, individuare gli eventuali errori di diritto o di valutazione e articolare una difesa chiara e pertinente. Un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Affidarsi a un professionista esperto per la redazione di atti così delicati è, pertanto, una scelta imprescindibile per tutelare efficacemente i propri diritti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ha ritenuto i motivi presentati dal ricorrente ‘del tutto generici’ e non confrontati con la motivazione dell’ordinanza che si stava impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non contiene critiche specifiche, dettagliate e pertinenti contro le ragioni esposte nel provvedimento del giudice precedente, ma si limita a lamentele vaghe o alla riproposizione di argomenti già esaminati, senza spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata.
Quali sono state le conseguenze per la parte che ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/03/1998
avverso l’ordinanza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8344/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO.
Visti gli atti, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello impugnata, la memoria; Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico e non si confronta con motivazione della ordinanza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025.