Ricorso Inammissibile: La Guida alla Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione non è un optional, ma un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il proponente. L’ordinanza n. 46485/2024 della Corte di Cassazione ce lo ricorda chiaramente, delineando i confini tra un’impugnazione valida e una destinata al rigetto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, poiché l’atto è stato fermato al vaglio preliminare di ammissibilità.
Il Principio del ricorso inammissibile per genericità
Perché un ricorso in Cassazione sia valido, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la sentenza impugnata. È necessario, secondo la legge e la costante giurisprudenza, che l’atto contenga motivi specifici. Questo significa che il ricorrente deve:
1. Identificare con precisione le parti della sentenza che ritiene errate.
2. Spiegare in modo chiaro perché tali parti sarebbero illogiche, contraddittorie o in violazione di legge.
3. Indicare le norme che si assumono violate.
L’assenza di questi elementi rende il ricorso ‘generico’ e, di conseguenza, lo espone a una declaratoria di inammissibilità. La Corte non ha il compito di ricercare autonomamente i possibili errori della sentenza, ma deve valutare le censure specifiche mosse dal ricorrente.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato che il ricorso era del tutto privo dei requisiti minimi di specificità. I giudici hanno ritenuto che l’atto fosse “generico, non specificando in alcun modo in quale parte la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria, né indica la violazione di legge in cui sarebbe incorsa”.
In sostanza, il ricorrente si è limitato a contestare la decisione senza fornire alla Corte gli strumenti critici per valutarla. Questa carenza ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione, fermandosi a un giudizio puramente processuale. La conseguenza inevitabile è stata la dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una semplice lamentela, ma deve configurarsi come una critica strutturata e argomentata della decisione che si contesta. Le implicazioni pratiche per il ricorrente sono severe: oltre a vedersi preclusa la possibilità di una revisione del giudizio, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e dettagliati, pena l’immediato rigetto per motivi procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non specificava in quali parti la sentenza impugnata fosse manifestamente illogica o contraddittoria, né indicava le specifiche violazioni di legge commesse.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso in Cassazione per non essere considerato generico?
Un ricorso deve contenere motivi specifici, indicando chiaramente le parti della sentenza che si contestano, le ragioni di illogicità o contraddittorietà e le norme di legge che si ritengono violate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46485 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 27/05/1977
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è generico, non specificando in alcun modo in quale parte la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica o contraddittoria, né indica la violazione di legge in cui sarebbe incorsa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
La Prestiente