Ricorso inammissibile per genericità: la Cassazione chiarisce i requisiti
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede rigore e precisione. Non basta lamentare un’ingiustizia o un errore; è fondamentale che le critiche mosse alla decisione impugnata siano specifiche, pertinenti e ben argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua eccessiva genericità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quali sono gli errori da evitare per non vedere la propria impugnazione respinta in partenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava, tra i vari motivi, una presunta ‘mancanza di motivazione’ da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, la sua doglianza non entrava nel dettaglio delle argomentazioni della sentenza, ma si limitava a enunciare il vizio in termini astratti.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha prontamente dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: un ricorso non può essere una mera enunciazione di principi o una critica vaga. Al contrario, deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza che intende contestare. Quando ciò non avviene, il ricorso è affetto da un vizio di ‘aspecificità’ che ne determina l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. Il motivo di ricorso è stato definito ‘generico’ e ‘meramente evocativo del vizio enunciato’, poiché era ‘privo di effettiva censura’ nei confronti della decisione impugnata. La Corte ha sottolineato che per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve indicare con precisione la correlazione tra le ragioni sostenute nell’atto di impugnazione e quelle sviluppate nella sentenza contestata. In altre parole, il ricorrente non può ignorare le affermazioni del provvedimento che critica, ma deve confrontarsi con esse punto per punto. In mancanza di questo confronto diretto, l’atto cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, rendendo il ricorso inammissibile. A sostegno di questa tesi, la Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), a riprova della costanza di questo orientamento giurisprudenziale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre una lezione fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La genericità è un errore fatale. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso sia strutturato come una critica analitica e puntuale della sentenza, evidenziando le specifiche parti della motivazione che si ritengono errate e spiegando il perché. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Un monito severo sull’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti giudiziari.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, ovvero quando non contiene una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limita a enunciare un vizio in modo vago e astratto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle argomentate nella sentenza che si sta impugnando. L’appello non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, ma deve confrontarsi specificamente con esse.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma era pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47488 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il 07/02/1983
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
u
ei
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME Daniele;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la mancanza di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomenta dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (t tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.