Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di revisione nel merito della decisione. La Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un imputato condannato per lesioni personali aggravate, non perché le sue ragioni fossero infondate, ma perché non sono state adeguatamente esposte. Questo caso sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la precisione e la specificità dei motivi di ricorso non sono mere formalità, ma requisiti essenziali per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna in primo grado per il reato di lesioni personali aggravate, emessa all’esito di un giudizio abbreviato. L’imputato proponeva appello e la Corte territoriale di Torino riformava parzialmente la sentenza, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti e, di conseguenza, rideterminando la pena inflitta. Nonostante questo parziale accoglimento, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso per Cassazione.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente basava la sua intera impugnazione su un unico motivo: la presunta ‘mancanza di motivazione’ della sentenza d’appello. Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, tale doglianza era formulata in modo del tutto generico. Il ricorso non specificava quale parte della decisione fosse viziata, se l’affermazione di responsabilità penale o la quantificazione della pena. Questa vaghezza ha reso impossibile per i giudici di legittimità comprendere il nucleo della critica mossa alla sentenza impugnata, conducendo inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su tre profili concorrenti di inammissibilità.
In primo luogo, la genericità assoluta del motivo. Dedurre una ‘mancanza di motivazione’ senza indicare il punto specifico della sentenza che si ritiene carente di argomentazioni logico-giuridiche equivale a non presentare alcun motivo valido. La legge processuale richiede che i motivi di ricorso siano specifici, indicando con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
In secondo luogo, gli argomenti presentati sono stati definiti ‘non agevolmente decifrabili’, suggerendo una formulazione confusa e poco chiara che ha ulteriormente ostacolato la comprensione delle censure.
Infine, il ricorso conteneva riferimenti a istituti processuali non pertinenti al caso di specie, come ‘l’applicazione di concordato’, dimostrando una carenza nell’impostazione giuridica dell’impugnazione. Di fronte a tali vizi, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di una difesa tecnica rigorosa e precisa nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso generico, confuso o giuridicamente impreciso non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La specificità non è un optional, ma la chiave per un efficace esercizio del diritto di difesa nel processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era eccessivamente generico, lamentando una ‘mancanza di motivazione’ senza specificare quale parte della sentenza fosse viziata. Inoltre, gli argomenti erano di difficile comprensione e venivano evocati istituti processuali non pertinenti.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in via definitiva per il reato di lesioni personali aggravate.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2659 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2659 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a POLISTENA il 22/01/1987
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e rideterminando la pena inflitta, la sentenza di primo grado che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di lesioni personali aggravate e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che l’unico motivo di ricorso è inammissibile sotto vari e concorrenti profili, in quanto: deduce “mancanza di motivazione” senza indicare il punto della sentenza asseritamente affetto da tale vizio (l’affermazione di responsabilità, l’entità della pena); si risolve in assunti generici non agevolmente decifrabili; evoca istituti processuali non pertinenti (come “l’applicazione di concordato”);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024