Ricorso Inammissibile in Cassazione: La Genericità non Paga
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni. Un recente provvedimento ha chiarito, ancora una volta, i criteri di ammissibilità, sanzionando un ricorso inammissibile per la sua assoluta genericità. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere un atto specifico e critico, pena il rigetto e la condanna alle spese.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, dopo aver visto le sue tesi difensive respinte sia in primo che in secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico fin da una prima analisi.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma della condanna precedente, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: la funzione del ricorso per cassazione. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era caratterizzato da una “assoluta genericità”. In pratica, l’atto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e adeguatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La funzione essenziale del ricorso, spiega la Corte, non è quella di essere una semplice riproduzione di argomentazioni già formulate. Al contrario, deve consistere in un confronto critico con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. L’obiettivo è evidenziare specifiche violazioni di legge o chiari vizi di motivazione (come illogicità o contraddittorietà) presenti nella decisione del giudice d’appello. Nel caso specifico, questa funzione critica è stata “radicalmente elusa”, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di cassazione. Non basta avere delle buone ragioni; è cruciale saperle esporre nel modo corretto. Un ricorso che si limita a ripetere pedissequamente quanto già detto, senza attaccare in modo mirato e puntuale i punti deboli della sentenza impugnata, è destinato al fallimento. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso richiede uno studio approfondito e critico della decisione precedente, identificando i vizi specifici su cui fondare l’impugnazione. Per le parti, significa comprendere che la Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un giudizio di legittimità che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso esaminato, quando è considerato assolutamente generico e si limita a ripetere tesi difensive già proposte e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la funzione principale di un ricorso in Cassazione secondo questa ordinanza?
La funzione essenziale non è la riproduzione di argomentazioni già formulate, ma il confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata al fine di evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 10/09/1991
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevatane l’assoluta genericità, in quanto meramente ripetitivo della te difensiva già propugnata, ma adeguatamente disattesa, tanto in primo che secondo grado;
considerato che la funzione essenziale del ricorso non è la riproduzione dell argomentazioni già formulate, quanto il confronto critico con la motivazione de sentenza impugnata, per evidenziare eventuali violazioni di legge o vizi motivazione, funzione nel caso specifico radicalmente elusa dall’atto impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigl ere Estensore
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Il Presidente