Ricorso inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua genericità e per la violazione delle regole procedurali. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze di un approccio superficiale.
Il Percorso Giudiziario: dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ritenuto responsabile di un reato, aveva basato la sua condanna su prove concrete, tra cui il ritrovamento della refurtiva durante una perquisizione domiciliare e una sua stessa ammissione. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a due motivi principali.
Analisi del Ricorso Inammissibile: Genericità e Nuovi Motivi
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si fondava su due pilastri, entrambi rivelatisi fragili all’esame dei giudici. Il primo motivo era una critica generica all’affermazione di responsabilità, mentre il secondo introduceva una questione mai sollevata prima.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso non faceva altro che riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello. La Cassazione ha evidenziato come un ricorso, per essere ammissibile, debba contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Non basta dissentire; è necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata, dialogando criticamente con le sue argomentazioni. In questo caso, mancava totalmente una critica strutturata alla logica della sentenza d’appello, rendendo il motivo privo della specificità richiesta dall’art. 581 c.p.p.
La Violazione della Catena Devolutiva
Il secondo motivo sollevava la mancata applicazione di un’attenuante (l’art. 62 n. 4 c.p.). Tuttavia, questa doglianza non era mai stata presentata alla Corte d’Appello. La legge processuale penale stabilisce il principio della “catena devolutiva” (art. 606, comma 3, c.p.p.), secondo cui non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state oggetto del precedente grado di giudizio. Questo principio garantisce l’ordine e la coerenza del processo, impedendo che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su consolidati principi giurisprudenziali. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una “doppia conforme” (cioè due sentenze di merito che giungono alla stessa conclusione sulla responsabilità), il ricorso deve essere particolarmente incisivo e specifico. La semplice riproposizione dei motivi d’appello si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, compito precluso alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di fatto. L’atto di ricorso deve quindi assolvere una funzione critica, evidenziando vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, non limitandosi a un generico dissenso. Per quanto riguarda il secondo motivo, la violazione della catena devolutiva è un vizio insanabile che comporta l’immediata inammissibilità della censura.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette improvvisazione. È essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino puntualmente con la motivazione della sentenza che si intende criticare. Introdurre questioni nuove è proceduralmente vietato. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questo sottolinea la serietà dell’impugnazione e la necessità di un approccio professionale e ponderato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: il primo motivo era generico, in quanto si limitava a ripetere le argomentazioni dell’appello senza una critica specifica alla sentenza impugnata; il secondo motivo era inammissibile perché sollevava una questione nuova, mai dedotta nel precedente grado di giudizio, violando così la catena devolutiva.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando manca della specificità richiesta dalla legge (art. 581 c.p.p.). Ciò accade quando l’atto non contiene una critica argomentata e puntuale contro la decisione del giudice precedente, ma si risolve in una mera riproposizione di tesi già respinte o in un generale dissenso.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, non è possibile. Il principio della “catena devolutiva” (art. 606, comma 3, c.p.p.) stabilisce che il giudizio di Cassazione è limitato alle questioni già sollevate e decise nei gradi di merito. Introdurre un motivo nuovo in questa sede costituisce una violazione procedurale che ne determina l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il 08/06/1997
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
ij1 ita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso è generico, in quanto privo dell specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 l risolvendosi nella pedissequa riproposizione del motivo attinente a affermazione di responsabilità, contenuto nell’atto di appello;
osservato che, a fronte di una doppia conforme sulla responsabilità per i reato ascritto, incentrata sull’esito della perquisizione domiciliare dell’im vuou ove è stata rinvenuta la refurtiva, e sull’ammissione dell’imputato ( conclusione del tutto logica e non contraddittoria, la riproposizione dei mede argomenti già formulati in appello omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato, che il secondo motivo (mancata applicazione dell’art. 62 n. cod. pen.) non è consentito in questa sede, non essendo stato dedotto appello, con conseguente violazione della catena devolutiva (art. 606, comma cod. proc. pen.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consig ‘ere Estensore GLYPH
Il Presidente