Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un’impugnazione in un processo penale è un’attività che richiede precisione e rigore tecnico. Non basta dissentire da una sentenza; è necessario articolare le proprie ragioni in modo chiaro e specifico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché formulato in maniera eccessivamente generica. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i requisiti essenziali di un’impugnazione e le conseguenze di una loro violazione.
Il Fatto: Un Appello Troppo Sintetico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’atto di impugnazione si basava su un unico e, come definito dalla stessa Corte, ‘stringatissimo’ motivo. Con esso, il ricorrente lamentava un vizio di motivazione in merito a tre aspetti cruciali della sua condanna:
1. L’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. La determinazione della pena (trattamento sanzionatorio).
Nonostante l’apparente ampiezza delle critiche, il ricorso non andava oltre una generica enunciazione, senza entrare nel dettaglio delle ragioni a sostegno della contestazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non ha comportato un’analisi nel merito delle questioni sollevate (colpevolezza, attenuanti, pena), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Insanabile
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
La Corte ha osservato che il ricorso era ‘del tutto generico’ perché, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta adeguata e congrua, non indicava gli elementi specifici su cui si fondava la censura. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione della sentenza d’appello sarebbe stata errata o carente. Non ha messo in dialogo le proprie critiche con le argomentazioni del giudice di secondo grado.
Questo vizio, secondo la Cassazione, impedisce al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo, ovvero quello di verificare la fondatezza dei rilievi mossi. Se i rilievi non sono chiari e specifici, il giudice non può individuarli e, di conseguenza, non può esercitare il proprio sindacato.
Conclusioni: L’Importanza della Tecnica Legale nell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo. È un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema processuale, consentendo un dialogo argomentativo tra le parti e il giudice. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso non può limitarsi a una sterile elencazione di doglianze, ma deve consistere in una critica puntuale e motivata del provvedimento impugnato. La mancata osservanza di questa regola, come dimostra il caso in esame, conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente spreco di risorse processuali e un aggravio di costi per l’assistito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era eccessivamente generico e non specificava le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della critica, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è formulata in modo vago, senza indicare puntualmente quali parti della motivazione si contestano e perché. Un motivo generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere le censure e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 907 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 907 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 01/06/1962
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico, stringatissimo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, sia in relazione alla colpevolezza dell’imputato sia in punto di trattamento sanzionatorio (si vedano, in proposito, pagg. 2-3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Consig ere estensore
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Il Presidente