Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 01/07/1987
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Ritenuto che il motivo afferente all’identificazione dell’imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi dal giudice di merito, con rilevi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una
attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza;
ritenuto che le questioni dedotte in merito alla valenza probatoria della ricognizione fotografica appaiono manifestamente infondate essendosi la Corte
territoriale attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla
credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013,COGNOME, Rv. 257393);
ritenuto quanto alla idoneità delle minacce ad ostacolare l’azione dei pubblici ufficiali, va ribadita l’irrilevanza se gli agenti abbiano o meno risentito
dell’intimidazione e che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo
con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ascun. della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pr ;dente