Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il motivo afferente all’identificazione dell’imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi dal giudice di merito, con rilevi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una
attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza;
ritenuto che le questioni dedotte in merito alla valenza probatoria della ricognizione fotografica appaiono manifestamente infondate essendosi la Corte
territoriale attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla
credibilità della deposizione di chi, avendo esamiNOME la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013,COGNOME, Rv. 257393);
ritenuto quanto alla idoneità RAGIONE_SOCIALE minacce ad ostacolare l’azione dei pubblici ufficiali, va ribadita l’irrilevanza se gli agenti abbiano o meno risentito
dell’intimidazione e che la riproposizione RAGIONE_SOCIALE medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo
con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità RAGIONE_SOCIALE valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità RAGIONE_SOCIALE doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e ascun. della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pr ;dente