Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11159 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11159 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il 21/06/1999
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese, con la quale COGNOME NOME NOME era condannato alla pena di mesi 2, giorni 20 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso il 26/4/2019.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; II) nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo, deve osservarsi, come già evidenziato dalla stessa Corte di appello, che il reato de quo non possa ritenersi estinto per prescrizione. Al termine massimo di prescrizione (pari ad anni cinque), andranno aggiunti i periodi di sospensione puntualmente indicati dai giudici di merito; il motivo di doglianza, del tutto genericamente formulato, non si confronta con le argomentazioni illustrate sul punto nella sentenza impugnata.
Quanto alla seconda censura, il Collegio rileva come la motivazione resa dalla Corte di appello risulti sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine alle ragioni poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Il motivo proposto dal ricorrente è inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., in quanto, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti illustrati nel provvedimento impugnato si limita, in modo del tutto generico e aspecifico, a lamentare una presunta carenza e/o illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
Come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01) la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, la quale si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa
delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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