Ricorso inammissibile per genericità: l’analisi della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e circostanziate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e puntuale degli atti processuali, la cui mancanza può portare a conseguenze economiche significative per i ricorrenti.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Nel loro ricorso, lamentavano l’omessa valutazione, da parte del giudice di secondo grado, della possibile applicabilità di una causa di non punibilità prevista dall’articolo 129 del codice di procedura penale. La loro doglianza, tuttavia, non entrava nel dettaglio delle ragioni specifiche per cui tale valutazione avrebbe dovuto avere un esito diverso da quello sancito nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato le istanze dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p.), ma si è fermata a un esame preliminare della struttura stessa dei ricorsi. La Corte ha stabilito che gli atti presentati erano privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La ragione centrale della decisione risiede nella “genericità dei motivi”. Secondo gli Ermellini, un ricorso è generico quando non contiene una “precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica”. In altre parole, i ricorrenti si erano limitati a censurare un’omissione senza spiegare perché, nel caso concreto, quella presunta omissione fosse rilevante e quali elementi fattuali o giuridici avrebbero dovuto condurre a una decisione differente.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 16851/2010), secondo cui il ricorso deve contenere una critica effettiva e puntuale alla decisione impugnata. Non basta una semplice enunciazione del vizio, ma è necessario argomentare in modo specifico, confrontandosi con le motivazioni della sentenza che si intende contestare. Mancando questa specificità, il ricorso si trasforma in un atto sterile, incapace di attivare il giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per i ricorrenti. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva. In secondo luogo, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito: la redazione di un ricorso in cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è un’opportunità per ridiscutere genericamente il merito della vicenda, ma un rimedio straordinario che impone di individuare e argomentare vizi specifici della decisione impugnata. Un approccio superficiale o generico non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a sanzioni economiche non trascurabili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità dei motivi, in quanto non conteneva una critica specifica e puntuale nei confronti della decisione impugnata, né indicava con precisione le ragioni di fatto e di diritto da sottoporre a verifica.
Cosa si intende per “genericità dei motivi” in un ricorso?
Per “genericità dei motivi” si intende un vizio dell’atto di impugnazione che si verifica quando le critiche alla sentenza sono formulate in modo vago, astratto e non contengono una precisa argomentazione che si confronti direttamente con le ragioni esposte dal giudice nella decisione contestata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PADOVA il 31/12/1971 NOME nato a PADOVA il 15/02/1996
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi con cui si censura l’omessa valutazione in ordine all’eventual applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. sono generici in quanto privi di effettiva censu confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericit motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.