Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi o carenze, non può essere esaminato nel merito dai giudici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un appello formulato in maniera troppo generica, specialmente quando si contesta la misura della pena.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Pena
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma si opponeva alla determinazione del trattamento punitivo, ovvero all’entità della pena che gli era stata inflitta. Sosteneva che la decisione dei giudici di merito non fosse adeguatamente motivata.
L’obiettivo del ricorso era ottenere una riconsiderazione della sanzione, ritenuta sproporzionata o ingiusta. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile: la genericità delle argomentazioni.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sue Ragioni
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e ha emesso un’ordinanza che ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente. La decisione è stata netta: il ricorso inammissibile non poteva essere accolto. I giudici hanno stabilito che l’appello non sarebbe stato nemmeno discusso nel merito.
La conseguenza diretta di questa decisione non è stata solo la conferma della sentenza precedente, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. Egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza la dovuta diligenza.
Le Motivazioni: Perché un Motivo “Generico” non Basta
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto che il motivo addotto fosse “generico”. In pratica, il ricorrente si era limitato a criticare la determinazione della pena senza però entrare nello specifico delle ragioni per cui la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata insufficiente o illogica. La sentenza impugnata, al contrario, era stata giudicata ben argomentata, sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” e basata su un “adeguato esame delle deduzioni difensive”.
Per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione, non è sufficiente esprimere un dissenso generale. È necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente, dimostrando in che modo questi abbiano inciso sulla decisione. Un motivo generico, che non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e una critica puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è una sede per riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, ma un giudizio sulla legittimità della decisione.
Per i cittadini, la lezione è che un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche costi aggiuntivi significativi. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, giustificata dalla presunzione di colpa nella proposizione di un ricorso infondato (come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000), serve a responsabilizzare le parti e a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che venga oberato da impugnazioni dilatorie o prive di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un motivo generico in merito alla determinazione della pena, senza contestare in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale era invece sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma pecuniaria (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il motivo di ricorso era “generico”?
Significa che la critica alla sentenza non era specifica e dettagliata. Il ricorrente si è limitato a contestare in modo vago la decisione sulla pena, senza individuare e argomentare precisi vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1420 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI 05JMPRS) nato il 20/03/1993
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in merito alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.