Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9332 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui non si indica neppur espressamente il vizio di cui all’art. 606, comma 1, cod. pen. sulla cui censura la sentenza impugnata, risulta formulato in termini del tutto gen riproducendo doglianze già rappresentate con l’atto di appello adeguatamente esaminate dai giudici di appello, sollecitando un’impossibile nu ponderazione del materiale probatorio;
che, nel caso di specie, con ampia motivazione, scrupolosa, coerente con dato processuale ed esente da vizi, la Corte territoriale ha conferm conclusioni del primo giudice, anche in tema di qualificazione dei fatti, puntualmente disatteso le doglianze difensive, in particolare attinenti a s contrasti tra le diverse testimonianze (cfr. pp. 7-12);
che l’apparato argomentativo dei giudici di merito, scevro di vizi lo giuridici e coerente con la piattaforma probatoria, è impermeabile allo scruti legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.