Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un’impugnazione vaga o generica rischia di essere archiviata prima ancora di essere esaminata nel merito. È quanto accaduto in un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio per la sua indeterminatezza, offrendo un importante monito sull’importanza dei requisiti formali previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per una pluralità di delitti di furto. L’imputato proponeva appello e la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza. In particolare, per alcuni dei reati contestati, dichiarava il non doversi procedere per difetto di querela da parte delle persone offese. Tuttavia, per i restanti capi d’imputazione, la responsabilità penale veniva confermata, seppur con una rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava una violazione di legge e una carenza di motivazione riguardo alla possibile sussistenza di cause di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione stesso. Secondo i giudici, il motivo presentato era affetto da un vizio insanabile: la genericità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul mancato rispetto di quanto prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a denunciare una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione, senza però indicare quali fossero gli elementi concreti alla base della sua censura. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta dalla Cassazione “logicamente corretta”, il ricorso non specificava quali passaggi della decisione fossero errati né forniva argomentazioni precise a sostegno della propria tesi. Questa indeterminatezza ha impedito alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Un ricorso inammissibile per genericità si verifica quando l’atto si risolve in una critica astratta e apodittica, senza un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato. In sostanza, non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare perché, dove e sulla base di quali norme o elementi di fatto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la funzionalità del sistema delle impugnazioni. Un atto generico non consente al giudice di comprendere l’oggetto del contendere e si traduce in un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Per gli operatori del diritto, questa ordinanza rappresenta un chiaro promemoria sulla necessità di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e puntuali. Ogni censura deve essere supportata da specifici riferimenti fattuali e giuridici. In assenza di tali elementi, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni di diritto alla base della critica mossa alla sentenza impugnata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti contestati e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2953 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 04/05/2001
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, dichiarando il non doversi procedere per i reati di furto commessi a danno di talune delle persone offese (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) per difetto di querela e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di una pluralità di delitti di furto;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., sia generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.