Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare non da un errore di diritto nel merito, ma da un vizio formale nella sua redazione. Quando un atto di impugnazione è redatto in modo generico, senza specificare chiaramente le ragioni della contestazione, il suo destino è segnato. Vediamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti essenziali per un ricorso efficace e quali sono le conseguenze in caso di inosservanza.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello di Catanzaro. I dettagli del reato per cui era stato condannato non sono rilevanti ai fini della decisione, poiché l’attenzione della Corte si è concentrata esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato presentato e argomentato.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato gli atti e ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di questa declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente a due tipi di pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Una somma di tremila euro: da versare in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea che la presentazione di un ricorso non è un atto da prendere alla leggera, poiché un esito negativo per motivi procedurali comporta significative conseguenze economiche.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso era Generico?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché “generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”.
In parole semplici, il ricorrente non ha soddisfatto due requisiti fondamentali:
* Specificità dei motivi: Non ha spiegato in modo chiaro e preciso quali norme di legge sarebbero state violate dalla sentenza della Corte d’Appello e perché.
* Correlazione con la sentenza impugnata: Non ha creato un legame diretto tra le sue lamentele e le specifiche parti della motivazione della sentenza che intendeva contestare. Mancava, in sostanza, un confronto critico con la decisione precedente.
Un ricorso efficace deve dialogare con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni punto per punto, e non limitarsi a riproporre le stesse difese già presentate in precedenza in modo vago.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La fase di impugnazione richiede un’analisi tecnica e approfondita. Non è sufficiente essere convinti della propria ragione; è indispensabile saperla articolare secondo le regole processuali.
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata dalla Corte attraverso il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Tale principio stabilisce che, in caso di inammissibilità, si presume una colpa del ricorrente nella presentazione di un’impugnazione non valida. In pratica, presentare un ricorso inammissibile per genericità non è considerato un errore scusabile, ma una negligenza che merita una sanzione economica. Questo serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o prive di un solido fondamento giuridico, garantendo così il corretto funzionamento della giustizia.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se non contiene una chiara e puntuale esposizione delle ragioni di diritto che lo sostengono e se non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma era di tremila euro.
La sanzione alla Cassa delle ammende è sempre applicata in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue all’inammissibilità, a meno che non si possa ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come specificato dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42953 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42953 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motiv dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidentt
NOME COGNOME
D E P O. ITATA