Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40792 del 2023, ha affrontato un caso emblematico che ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Quando un ricorso è formulato in maniera vaga, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, che preclude ogni esame nel merito della questione. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere come redigere un atto di impugnazione efficace.
Il Contesto del Ricorso Collettivo
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da un gruppo di otto individui avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Tutti gli imputati, attraverso un unico e condiviso motivo, lamentavano un vizio nel profilo motivazionale della sentenza di secondo grado. La loro censura, tuttavia, è stata giudicata dalla Suprema Corte come un attacco generico e non circostanziato.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha immediatamente qualificato come ‘generico per indeterminatezza’. Secondo i giudici di legittimità, un’impugnazione, per essere valida, non può limitarsi a una critica astratta della decisione impugnata, ma deve indicare con precisione gli elementi fattuali e giuridici che ne sostengono la fondatezza.
La Genericità come Vizio Capitale
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che il ricorso non forniva elementi specifici a supporto della censura. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, i ricorrenti non hanno indicato quali passaggi o argomentazioni fossero errati, né perché. Questa mancanza ha impedito alla Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
L’Importanza dell’Art. 581 c.p.p.
La Corte ha richiamato espressamente i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorso in esame è risultato palesemente privo di tale requisito, trasformandosi in una mera critica formale senza sostanza.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Un ricorso inammissibile è tale quando non mette il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere il nucleo della doglianza. Se l’atto si limita a contestare la motivazione in modo generico, senza confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, viola il principio di specificità. La funzione dell’impugnazione non è quella di provocare un nuovo giudizio, ma di sottoporre al giudice superiore critiche mirate e argomentate. La mancanza di questa specificità conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in esame rappresenta un monito per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della decisione che si intende contestare. È fondamentale individuare con precisione i punti deboli della motivazione e articolarli in motivi di ricorso specifici, supportati da riferimenti puntuali agli atti processuali e alle norme di diritto. In caso contrario, come dimostra la vicenda, non solo il ricorso verrà dichiarato inammissibile, ma i ricorrenti saranno anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, con un aggravio di costi e senza alcuna possibilità di vedere esaminata la propria posizione nel merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico e indeterminato, ossia privo dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. Questo accade se non indica gli elementi precisi su cui si basa la critica alla sentenza impugnata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende (nel caso specifico, tremila euro ciascuno). Il giudice non entra nel merito della questione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che la critica mossa alla sentenza è vaga, non circostanziata e non permette di comprendere quali specifici passaggi della motivazione siano contestati e per quali ragioni. È una censura che non si confronta analiticamente con la decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40792 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40792 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, che censura la sente impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fro motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente