Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Genericità
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità venga rapidamente archiviato, con conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo questa ordinanza per comprendere un principio cardine della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’oggetto della sua contestazione era limitato a un unico aspetto della sentenza precedente: la determinazione della pena. In altre parole, il ricorrente riteneva che la sanzione inflittagli fosse eccessiva e chiedeva un riesame su questo punto.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, senza entrare nel merito della questione (ovvero, senza valutare se la pena fosse effettivamente equa o meno), hanno tagliato corto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali relative al procedimento in Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni inammissibili.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La chiave di volta dell’intera vicenda risiede in un singolo aggettivo usato dalla Corte: ‘generico’. Il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Questo significa che non è sufficiente lamentare una pena ritenuta troppo alta. Per essere ammissibile, il ricorso deve attaccare il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice d’appello per arrivare a quella determinata sanzione. Il ricorrente avrebbe dovuto individuare e contestare i passaggi specifici della motivazione della sentenza di secondo grado, evidenziandone eventuali errori di diritto, vizi logici o carenze argomentative.
L’aver semplicemente espresso un dissenso generico, senza una critica puntuale e argomentata, ha reso l’atto d’impugnazione privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandolo in un ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questo caso ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre le stesse questioni già decise. È un giudizio di legittimità, finalizzato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
L’ordinanza in esame è un monito per avvocati e assistiti: un’impugnazione deve essere un’analisi critica e dettagliata del provvedimento che si contesta. La genericità non solo è inefficace, ma comporta anche costi significativi. Preparare un ricorso richiede un’analisi approfondita e mirata, altrimenti si rischia di vederlo respinto prima ancora che la discussione abbia inizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’, ovvero non si confrontava in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto del ricorso presentato in Cassazione?
L’oggetto del ricorso era esclusivamente la determinazione della pena stabilita dalla Corte d’Appello, che il ricorrente riteneva eccessiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2949 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2949 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17328/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non confrontandosi con la motivazione dejla sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025.