Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti alla specificità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Un’ordinanza recente ha chiarito ancora una volta le conseguenze di un’impugnazione generica, definendo il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Questa decisione offre spunti fondamentali su come strutturare correttamente un atto di impugnazione e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati gravi, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione tentata. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione della sua responsabilità penale. In particolare, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a carico, incluse le testimonianze e la loro successiva ritrattazione emersa durante le indagini difensive.
L’Analisi della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha dichiarato inammissibile per una ragione fondamentale: la mancanza di specificità. I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso non fossero altro che una mera riproduzione delle doglianze già presentate e respinte in sede di appello. L’atto mancava di un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già ampiamente vagliati e disattesi.
La violazione dell’art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente aveva formulato deduzioni generiche, senza indicare con precisione né le norme violate né i passaggi della motivazione ritenuti illogici o contraddittori. Un simile approccio trasforma il ricorso inammissibile in un esito quasi inevitabile.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione logica e coerente, esente da ‘criticità giustificative’. Avevano dato conto in modo persuasivo delle ragioni per cui la ritrattazione di alcuni testimoni non era stata ritenuta credibile e avevano confermato la sussistenza dei reati contestati. La difesa, secondo la Cassazione, non stava denunciando un vizio di legittimità, ma stava tentando di sollecitare una ‘non consentita rivalutazione delle fonti probatorie’. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. Non può, quindi, riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, se questa è immune da vizi logici.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni difensive precedenti, ma deve essere un’analisi critica e specifica della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità in modo chiaro e puntuale, nel pieno rispetto dei requisiti imposti dal codice di rito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le argomentazioni erano generiche e si limitavano a riproporre le stesse doglianze già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha riesaminato le prove del processo, come la ritrattazione dei testimoni?
No, la Corte ha specificato che non rientra nei suoi poteri effettuare una rivalutazione delle fonti probatorie. Ha confermato che i giudici di merito avevano già adeguatamente e logicamente analizzato tutte le prove, comprese le ragioni per cui la ritrattazione dei testimoni non era considerata credibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questa decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’articolato motivo con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione in punto di prova della penale responsabilità del ricorrente è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. cod. proc. peri. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive introdotte con l’atto di appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); in particolare la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che rendono non credibile la ritrattazione dei testi COGNOME e COGNOME in sede di indagini difensive; ha confutato persuasivamente i rilievi difensivi in ordine all’attività di spaccio; ha confermato la sussistenza delle fattispecie di estorsione tentata ascritte sub B). La difesa sollecitata una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, adeguatamente scrutinate in sede di merito in assenza di decisive frizioni logiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente