Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma quali sono le conseguenze se l’atto è redatto in modo generico? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, che un ricorso inammissibile per genericità non solo viene respinto, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente. Questo principio, fondato sull’art. 581 del codice di procedura penale, è fondamentale per garantire l’efficienza e la serietà del processo.
I Fatti del Processo
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. La ricorrente lamentava, come unico motivo, la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che riguarda l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Tuttavia, il ricorso è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte per valutarne, prima di tutto, i requisiti di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza del 7 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della presunta violazione di legge, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti temerari o, come in questo caso, inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile È Stato Respins
La motivazione della Corte si concentra interamente sulla genericità e aspecificità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’atto era privo dei requisiti essenziali prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico:
1. Le parti del provvedimento che si intendono censurare.
2. Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso specifico, la ricorrente si era limitata a lamentare la violazione di una norma di legge senza però indicare gli elementi concreti che, a suo avviso, erano stati trascurati o mal interpretati dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, presentava una motivazione logicamente corretta a fondamento della responsabilità penale. A fronte di ciò, la ricorrente non ha fornito alcun elemento specifico che potesse mettere in discussione tale impianto logico, impedendo di fatto alla Suprema Corte di esercitare il proprio sindacato.
La Corte ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8825/2016), che ha stabilito come l’onere di specificità del ricorso sia fondamentale per consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla decisione precedente. Un ricorso generico, che si limita a enunciazioni di principio senza calarle nella realtà processuale, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per avvocati e cittadini: l’impugnazione di un provvedimento giudiziario non è una mera formalità, ma un atto che richiede rigore, precisione e specificità. Un ricorso scritto in modo vago e generico non ha alcuna possibilità di successo. Le conseguenze non si limitano al rigetto dell’istanza, ma si estendono a sanzioni economiche che possono essere anche significative. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di articolare le censure in modo chiaro e pertinente, ancorandole agli atti processuali e alle norme di riferimento. In assenza di tale specificità, il tentativo di ottenere una revisione della sentenza si trasforma in un boomerang, con un esito negativo e un ulteriore aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a sostegno della sua critica contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘aspecificità’ di un ricorso?
Per aspecificità si intende la formulazione vaga di un motivo di ricorso, che non consente al giudice di individuare i punti specifici della decisione impugnata che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la ricorrente, a fronte di una logicamente corretta motivazione della sentenza impugnata, posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato con conseguente aspecificità del ricorso (vedi Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112-01).;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Consi COGNOME re Esten.sore COGNOME
Il Presidente