Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni quando l’atto di impugnazione è redatto in modo superficiale o generico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente al rigetto dell’appello, con conseguente condanna alle spese per il proponente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato previsto dall’art. 55, comma 9, del D.Lgs. 231/2007, oggi confluito nell’art. 493-ter del codice penale, che punisce l’indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato l’atto, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto la sua condanna diventare definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione fondamentale dietro la declaratoria di inammissibilità risiede nella genericità del motivo di ricorso. Secondo gli Ermellini, l’unico motivo presentato era formulato in modo vago e non specifico. Il ricorrente, infatti, si era limitato a contestare la motivazione della sentenza di appello senza però indicare:
1. Le ragioni di diritto: non sono stati specificati i principi legali che sarebbero stati violati dalla Corte d’Appello.
2. I dati di fatto: non sono stati forniti elementi concreti o prove presenti nel fascicolo processuale che potessero sostenere le richieste e smentire la ricostruzione dei giudici di merito.
In pratica, il ricorso si è risolto in una critica sterile e non argomentata della decisione impugnata, una mera espressione di dissenso che non rispetta i canoni richiesti per un valido atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve consistere in una critica puntuale, specifica e argomentata del provvedimento che si intende impugnare. È necessario evidenziare in modo chiaro e inequivocabile gli errori logici o giuridici commessi dal giudice del grado precedente. L’assenza di tali elementi trasforma l’atto in un ricorso generico, destinato a essere dichiarato inammissibile. La lezione è chiara: per la difesa è cruciale redigere atti di impugnazione che non lascino spazio a dubbi sulla loro specificità, pena la chiusura definitiva del processo con un aggravio di spese per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto non indicava le specifiche ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno delle richieste formulate.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato in appello?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 55, comma 9, del D.Lgs. 231/2007 (ora art. 493-ter del codice penale), relativo all’indebito utilizzo di strumenti di pagamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 575 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALESTRINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 55, comma 9, D.L 231/2007 (art. 493-ter cod.pen.,), è generico perché non indica le ragioni di diritto dati di fatto che sorreggono le richieste;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025