Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un appello in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con la recente ordinanza n. 28223/2024, la Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, respingendo un ricorso contro una condanna per furto aggravato a causa della sua manifesta aspecificità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con una sentenza del Tribunale di Novara, che affermava la responsabilità penale di un imputato per il reato di furto aggravato. La condanna veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello di Torino.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione della sentenza d’appello, in violazione dell’articolo 546 del Codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Secondo i giudici, il motivo presentato dall’imputato era del tutto generico e privo degli elementi necessari per poter essere esaminato nel merito.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto l’appello, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del Codice di procedura penale.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha chiarito che il motivo del ricorso inammissibile era “aspecifico”. L’imputato si era limitato a prospettare “deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste”.
In altre parole, non è sufficiente lamentare una generica “mancanza di motivazione”. Chi ricorre in Cassazione ha l’onere di indicare in modo puntuale e specifico quali parti della sentenza impugnata sarebbero illogiche o contraddittorie, e perché. Deve costruire un’argomentazione solida, basata su precisi riferimenti fattuali e giuridici, che dimostri il vizio denunciato. L’appello presentato, invece, mancava completamente di questa specificità, rendendolo di fatto impossibile da valutare.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale nei ricorsi per Cassazione. Un atto non adeguatamente motivato e specifico non supera il vaglio di ammissibilità. Le conseguenze sono gravi: la sentenza di condanna diventa definitiva, e il ricorrente subisce un’ulteriore sanzione economica.
La decisione riafferma che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per accedere a tale controllo, è indispensabile formulare censure precise, dettagliate e giuridicamente fondate.
Per quale motivo il ricorso è stato presentato alla Corte di Cassazione?
L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, denunciando una presunta mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico, ovvero basato su deduzioni generiche e privo delle precise ragioni di diritto e di fatto necessarie a sostenere le richieste.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 1 febbraio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per i reati di furto aggravato e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso, con cui l’imputato denunzia la mancanza di motivazione in relazione all’art. 546, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.