Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza della Specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma, in diritto, sia anche sostanza. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di condanna, respinto dalla Suprema Corte per la sua eccessiva genericità. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale, decisione successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. Non rassegnato, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
Il Motivo del Ricorso: Nullità per Inosservanza dell’Art. 129 c.p.p.
L’intero impianto difensivo in sede di legittimità si basava su un unico motivo: la presunta nullità della sentenza per inosservanza dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, anche in presenza di una causa di estinzione del reato. Tuttavia, il modo in cui questa doglianza è stata presentata si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a un gradino prima, valutando la stessa ammissibilità dell’atto di impugnazione. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo sollevato fosse meramente generico. Il ricorrente si era limitato a enunciare un principio di diritto senza calarlo nella realtà fattuale e processuale del caso specifico. In altre parole, mancava una spiegazione chiara e dettagliata delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto sostenere la richiesta di annullamento.
La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può consistere in “deduzioni generiche”, ma deve articolare critiche precise e puntuali alla sentenza impugnata. Non è sufficiente lamentare una violazione di legge; è necessario dimostrare come e perché quella violazione si sia concretizzata nel caso specifico, basandosi su elementi emergenti dagli atti processuali. La sede di legittimità, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un luogo dove si controlla la corretta applicazione della legge. Un ricorso vago e astratto non permette alla Corte di esercitare questa funzione.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo con argomenti precisi, dettagliati e ancorati agli atti del processo. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: la preparazione di un atto di impugnazione richiede meticolosità e un’analisi approfondita, poiché l’approssimazione e la genericità conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato eccessivamente generico. Non specificava in modo adeguato le ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno della richiesta, violando i requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per la validità di un ricorso?
Basandosi su quanto affermato nell’ordinanza, la legge, in particolare l’art. 581 c.p.p., richiede che un ricorso non sia generico ma supportato da specifiche ragioni di diritto e dati di fatto che consentano alla Corte di valutare la fondatezza della contestazione mossa alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDINALE NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per i reati a lui ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr
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