Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore tecnico e una chiara comprensione dei suoi limiti. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché formulato in modo generico e volto a una non consentita rivalutazione del merito. Questa decisione offre spunti fondamentali sull’importanza di redigere un atto di impugnazione conforme ai dettami procedurali.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinsito per Genericità
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo era contestare la decisione di secondo grado, sperando in un annullamento della sentenza. Tuttavia, l’atto presentato non è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Criteri di Ammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già discusse nei precedenti gradi di giudizio. La legge, in particolare l’articolo 606 del codice di procedura penale, elenca in modo tassativo i motivi per cui si può ricorrere. Tra questi, i cosiddetti ‘vizi motivazionali’ (lettera e) richiedono che il ricorrente indichi in modo specifico e puntuale le contraddizioni, le illogicità o le carenze nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione, ma è necessario dimostrare un errore nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha stroncato l’appello definendolo una ‘inammissibile rielaborazione del merito della decisione’. Secondo i giudici, il ricorrente si è limitato a formulare ‘deduzioni totalmente generiche’ senza mai specificare quale dei vizi di motivazione previsti dalla legge inficiasse la sentenza. La tecnica redazionale è stata giudicata ‘del tutto approssimativa’, poiché non indicava né le violazioni di legge né i vizi logici denunciati.
In sostanza, l’imputato ha tentato di ottenere una nuova lettura dei fatti, un’operazione che è permessa in appello ma che ‘esula dal giudizio di legittimità’. La Cassazione, citando anche un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Filardo), ha ribadito che il suo compito non è quello di rivedere le prove, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata. Poiché il ricorso mancava di questi requisiti essenziali, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione deve essere precisa, tecnica e focalizzata esclusivamente sui vizi di legittimità, altrimenti il rischio non è solo il rigetto, ma anche un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una semplice rielaborazione del merito della decisione, formulato con deduzioni totalmente generiche e senza specificare quali vizi di motivazione, previsti dall’art. 606 lett. e) c.p.p., affliggessero la sentenza impugnata.
Quale errore fondamentale ha commesso il ricorrente nella stesura dell’atto?
L’errore fondamentale è stato tentare di riproporre una rilettura del fatto, un’operazione consentita in appello ma che esula dal giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, utilizzando una tecnica redazionale giuridicamente approssimativa che non ha categorizzato i vizi denunciati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39858 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che complessivamente il ricorso si presenta come una inammissibile rielaborazione del merito della decisione, sotto differenti profili, senza nemmeno giungere a specificare in relazione alla triade dei vizi motivazionali (art.606 lett. e, c.p.p.) quello rilevante in ciascuno dei motivi elaborati, così formulando deduzioni totalmente generiche (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 COGNOME) e come tali inammissibili;
considerato in sostanza che, attraverso una tecnica redazionale del tutto approssimativa dal punto di vista giuridico (non vengono nemmeno indicate le violazioni di legge né categorizzati i vizi di motivazione che si denunciano) e versata interamente sul merito, si cerca di riproporre una rilettura del fatto, operazione ammessa nell’atto di appello ma che esula dal giudizio di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024
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