Ricorso Inammissibile: La Guida ai Requisiti Essenziali secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione vaga e non sufficientemente argomentata rischia di essere subito archiviata come ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’esame nel merito, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori oneri economici. Analizziamo insieme questo caso per comprendere quali sono gli errori da evitare.
Il Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per diversi episodi di furto, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Bari. Non accettando la decisione, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non rispettava i criteri minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un ricorso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era “generico per indeterminatezza”.
I giudici hanno osservato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente si era limitato a una censura astratta, senza:
1. Indicare gli elementi specifici su cui si fondava la sua contestazione.
2. Specificare quale causa di proscioglimento (ad esempio, l’assoluzione per non aver commesso il fatto) avrebbe dovuto essere applicata.
In sostanza, il ricorso mancava di quella concretezza necessaria a mettere in discussione il ragionamento dei giudici di merito. Non è sufficiente lamentare una violazione di legge in termini generici; è indispensabile collegare la presunta violazione a elementi precisi del caso, spiegando perché la decisione impugnata sia errata. L’assenza di questi dettagli ha reso il ricorso un atto sterile, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Per la difesa, ciò significa che la preparazione di un’impugnazione deve essere un lavoro meticoloso. Non basta enunciare un principio di diritto, ma occorre calarlo nella realtà processuale, evidenziando le carenze, le contraddizioni o gli errori logici della sentenza impugnata con riferimenti puntuali a fatti e atti del processo.
La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile non è solo la mancata revisione della condanna, che diventa così definitiva, ma anche una condanna accessoria. Come stabilito nel dispositivo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso superficiale non solo è inutile, ma è anche dannoso.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non specificava gli elementi concreti a sostegno della contestazione né la causa di proscioglimento che si sarebbe dovuta applicare, violando i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale articolo del codice di procedura penale stabilisce i requisiti di specificità per un ricorso?
L’ordinanza fa riferimento all’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prescrive l’obbligo di indicare specificamente i motivi e gli elementi a sostegno del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40652 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40652 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025