Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua palese genericità e condannando la ricorrente a pesanti conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per comprendere l’importanza del requisito di specificità nei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Palermo che confermava la condanna di una donna per il reato di furto aggravato. Non accettando la decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava un presunto vizio di motivazione e chiedeva, tra le altre cose, l’esclusione dell’aumento di pena per la recidiva.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella modalità con cui l’atto di impugnazione è stato redatto.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso era Inammissibile?
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse “patentemente privo della necessaria specificità”. Questo significa che l’atto non conteneva una critica effettiva e mirata contro le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza della Corte d’Appello. Invece di contestare punti specifici del ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorso si limitava a riportare “assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato due difetti capitali:
1. Genericità delle Argomentazioni: Le critiche erano astratte e non si confrontavano con la concreta motivazione della sentenza impugnata. Anche il richiamo all’articolo 129 del codice di procedura penale è stato giudicato generico e non pertinente al caso specifico.
2. Invasione del Merito: La richiesta di “escludere l’aumento per la contestata recidiva” è una questione di merito, ovvero una valutazione che spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione, invece, è giudice di legittimità e può solo verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti o le valutazioni di merito.
Questo approccio, secondo la Corte, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, snaturando la funzione stessa della Cassazione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato la ricorrente a due pagamenti:
* Il pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione è stata motivata dalla Corte ravvisando “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”. In altre parole, presentare un ricorso così palesemente infondato e generico è considerato un comportamento colposo che appesantisce inutilmente il sistema giudiziario. La decisione serve quindi anche come monito: le impugnazioni devono essere serie, specifiche e giuridicamente fondate, altrimenti il rischio è quello di subire, oltre alla conferma della condanna, anche una significativa sanzione economica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando manca della necessaria specificità, ovvero quando non contiene una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limita a censure generiche o a richieste di riesame dei fatti.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni presentate non sono collegate in modo specifico alla motivazione della sentenza che si contesta. Si tratta di lamentele astratte che potrebbero adattarsi a qualsiasi caso simile, senza affrontare il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici nel caso concreto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ritiene che il ricorso fosse palesemente infondato e presentato con colpa, può condannare il ricorrente a pagare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), in particolare poiché riporta – a sostegno dell’asserito vizio di motivazione – assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nell parte in cui richiama l’art. 129 cod. proc. pen.) e invoca irritualmente, in questa sed legittimità, la riforma dell’impugnata sentenza «escludendo l’aumento per la contestata recidiva»;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024.