Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Con l’ordinanza n. 22459 del 2024, la Suprema Corte ribadisce con fermezza i criteri di specificità che ogni ricorso deve possedere, pena la sua immediata reiezione. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità penale di un’imputata per il reato previsto dall’art. 493-ter del codice penale. La difesa, non accettando la decisione del giudice del gravame, decideva di adire la Corte di Cassazione, affidando le proprie speranze a un unico motivo di ricorso.
Il motivo sollevato mirava a contestare la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui è stato formulato si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e si è basata su un principio consolidato della procedura penale: la genericità dei motivi di ricorso.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Le Motivazioni: Perché un ricorso inammissibile?
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e didattica delle ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità, basandosi su una giurisprudenza ormai pacifica. Il punto centrale della motivazione risiede nella constatazione che il ricorso era “generico”. Ma cosa significa esattamente?
La Mancanza di un Confronto Specifico con la Sentenza Impugnata
Il principale difetto del ricorso era la sua totale mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Invece di analizzare criticamente il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado e di evidenziarne eventuali vizi o errori di diritto, la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte in appello.
Questo approccio, secondo la Cassazione, trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare un vero contraddittorio sulla decisione impugnata. La specificità dei motivi, richiesta dall’art. 591 c.p.p., impone un confronto diretto e puntuale con le ragioni della sentenza che si intende contestare.
Il Divieto di una Lettura Alternativa del Merito
Un altro aspetto cruciale evidenziato dalla Corte è che il ricorso tentava, di fatto, di ottenere una “lettura alternativa del merito”. La ricorrente non contestava un errore di diritto, ma proponeva una diversa interpretazione dei fatti, sperando che la Cassazione potesse sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Questo è un errore fondamentale, poiché la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è ricostruire i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Proporre una semplice rilettura delle prove è un’operazione non consentita in questa sede e conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per tutti gli operatori del diritto. Essa sottolinea che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio, ma uno strumento straordinario per correggere specifici errori di diritto. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che l’atto di impugnazione sia redatto con estremo rigore.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Analisi Approfondita: Prima di redigere il ricorso, è necessario studiare in modo capillare la motivazione della sentenza d’appello.
2. Critica Puntuale: I motivi devono attaccare specifici passaggi della sentenza, evidenziando le contraddizioni logiche o le violazioni di legge, e non limitarsi a ripetere tesi già esposte.
3. Consapevolezza dei Limiti: È fondamentale comprendere che la Cassazione non può riesaminare le prove. Ogni motivo deve essere inquadrato come un vizio di legittimità.
In definitiva, un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma espone il proprio assistito a ulteriori costi, rendendo la strategia processuale controproducente.
Cosa rende un ricorso per cassazione ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nel precedente grado di giudizio, senza indicare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non effettuare una nuova valutazione dei fatti o una “lettura alternativa del merito”. Un ricorso che tenta di farlo viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici in mancanza di effettivo confronto con la motivazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, limitandosi la ricorrente a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha affermato la responsabilità dell’odierna ricorrente indicando, altresì, le ragioni per le qual non può essere accolta la tesi contraria sostenuta dalla difesa (pag.5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr idente