Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Appello Generico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati mirano a una rivalutazione dei fatti già giudicati nei gradi precedenti. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare un ricorso tecnicamente corretto, focalizzato su questioni di diritto e non su una nuova interpretazione delle prove.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Ancona, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza. Il fulcro del suo ricorso era la presunta erroneità della motivazione che aveva portato alla sua condanna. L’imputato, attraverso i suoi motivi, non ha sollevato questioni di legittimità, ma ha cercato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti basata su una diversa valutazione delle fonti di prova.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice della legge, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente, invece di denunciare vizi di legge o specifici travisamenti delle prove, ha tentato di sostituire la valutazione del giudice di merito con la propria, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
1. Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo di inammissibilità è che l’appello tendeva a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo va contro il principio consolidato secondo cui la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove. Il suo ruolo è limitato a controllare che la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e non contraddittoria, non a decidere se quella motivazione sia la più “giusta” o condivisibile.
2. La Mancanza di Specificità del Ricorso Inammissibile
Il secondo punto, strettamente collegato al primo, riguarda la genericità del motivo di ricorso. La sentenza della Corte d’Appello, come evidenziato dalla Cassazione, si basava su una “pluralità di elementi probatori a sostegno della penale responsabilità […] aventi carattere convergente ed individualizzante”. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente ogni singolo elemento o la logica che li collegava. Invece, il ricorso si è rivelato generico, senza una reale correlazione con le complesse argomentazioni della decisione impugnata, rendendolo di fatto un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario individuare e argomentare precisi vizi di legittimità. Un ricorso che si limita a criticare la valutazione delle prove senza indicare specifici errori di diritto o travisamenti palesi è destinato all’inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come in questo caso la somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, il ricorso era generico e non contestava specificamente le ragioni dettagliate della sentenza impugnata.
Cosa si può contestare con un ricorso in Cassazione?
Davanti alla Corte di Cassazione si possono contestare errori nell’applicazione della legge (errores in iudicando) o vizi procedurali (errores in procedendo), nonché vizi della motivazione come la sua manifesta illogicità o la contraddittorietà, ma non la valutazione del merito delle prove.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 21/07/1964
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve apprezzarsi per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata che a pag. 5 della sentenza impugnata indica una pluralità di elementi probatori a sostegno della penale responsabilità per il concorso nel reato contestato aventi carattere convergente ed individualizzante;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
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La Presidente