Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta avere ragione: è fondamentale rispettare rigorosi requisiti formali. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il vaglio preliminare della Corte, venendo respinto senza neanche un’analisi nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e del corretto svolgimento del processo nei gradi precedenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La difesa della ricorrente aveva basato le proprie argomentazioni principalmente su due punti:
1. La mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della sua particolare situazione di disagio economico e della sua estrazione socio-culturale, fattori che a suo dire avrebbero dovuto influenzare la valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
2. La censura per la mancata ammissione al programma di giustizia riparativa, un percorso alternativo volto alla mediazione e alla riparazione del danno.
La ricorrente, quindi, chiedeva alla Corte di Cassazione di annullare la decisione della Corte d’Appello sulla base di queste presunte mancanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito delle ragioni della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello della correttezza procedurale e della validità dell’atto di impugnazione. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
Le motivazioni dell’ordinanza sono un vero e proprio manuale su come NON redigere un ricorso. La Corte ha individuato due vizi fatali che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
Genericità e Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
Il primo motivo di ricorso, relativo al disagio socio-economico, è stato giudicato ‘generico e aspecifico’. La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già affrontato e risposto a questo punto con una ‘motivazione logica ed approfondita’. Il ricorso, invece di contestare specificamente le argomentazioni dei giudici d’appello, si era limitato a riproporre le stesse doglianze in modo vago. Questo comportamento viola un principio fondamentale: l’impugnazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già respinti, ma deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la decisione che si intende contestare. La mancanza di questa ‘correlazione’ tra le ragioni del ricorso e quelle della sentenza impugnata è una causa classica di inammissibilità.
L’Interruzione della Catena Devolutiva e la Giustizia Riparativa
Il secondo motivo di ricorso, riguardante la giustizia riparativa, è caduto su un ostacolo procedurale ancora più netto. La Corte ha rilevato che la richiesta di ammissione a tale percorso non era mai stata presentata in modo specifico né nell’atto di appello né nelle conclusioni del relativo giudizio. Di conseguenza, la Corte d’Appello non aveva mai avuto modo di pronunciarsi su una richiesta formale. Sollevare la questione per la prima volta in Cassazione determina l’interruzione della ‘catena devolutiva’, ovvero quel filo processuale che consente al giudice superiore di esaminare solo i punti che sono stati oggetto di dibattito e di specifica richiesta nel grado precedente.
Inoltre, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un orientamento recente, secondo cui il provvedimento di mancata ammissione alla giustizia riparativa ha natura non giurisdizionale e, pertanto, non è soggetto a un regime di impugnazione specifico. La scelta del legislatore è stata quella di non prevedere un appello per tale decisione.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre insegnamenti preziosi. In primo luogo, un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere chirurgico: ogni motivo deve attaccare una specifica parte della motivazione della sentenza precedente, spiegando perché è errata in fatto o in diritto. Ripetere argomenti generici è una strategia destinata al fallimento. In secondo luogo, il processo ha le sue regole e le sue tempistiche: le richieste vanno formulate nel momento e nella sede opportuna. Dimenticare di sollevare un punto in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere per sempre la possibilità di farlo valere in Cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre vagamente le stesse lamentele già esaminate e respinte nel grado precedente, senza una critica puntuale e correlata alla motivazione della decisione.
Cosa significa ‘interruzione della catena devolutiva’ in un appello?
Significa che il giudice dell’impugnazione (in questo caso, la Cassazione) non può esaminare una questione che non è stata specificamente sollevata come motivo di appello nel grado di giudizio precedente. Se una richiesta non è stata fatta in appello, non può essere presentata per la prima volta in Cassazione.
È possibile fare ricorso contro la mancata ammissione alla giustizia riparativa?
Secondo l’orientamento citato dalla Corte, il provvedimento di mancata ammissione alla giustizia riparativa ha natura non giurisdizionale e non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione. La scelta legislativa è stata quella di non rendere appellabile tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo proposto si caratterizza per evidente genericità ed aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione , quanto al tema della mancata considerazione della situazione di disagio economico e caratterizzazione della estrazione socio culturale della ricorrente, atteso che la Corte di appello ha specificamente risposto sul punto, con motivazione logica ed approfondita quanto alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto e della ininfluenza di tale eventuale condizione solo richiamata dalla difesa (pag. 5 della motivazione);
atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
che la seconda argomentazione proposta sempre nell’ambito dell’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata ammissione dell’imputata alla giustizia riparativa, non è stata in alcun modo oggetto di una richiesta in sede di appello, con specifico motivo o richiesta in sede di conclusioni, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01);
richiamata, inoltre, natura non giurisdizionale del provvedimento di mancata ammissione alla giustizia riparativa (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, 2024, COGNOME, Rv. 285930-01, che ha precisato che l’assenza di un regime impugnatorio ad hoc non costituisce una lacuna normativa, bensì una precisa scelta legislativa ricollegata alla natura speciale e non giurisdizionale del nuovo istituto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.