Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo proposto si caratterizza per evidente genericità ed aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione , quanto al tema della mancata considerazione della situazione di disagio economico e caratterizzazione della estrazione socio culturale della ricorrente, atteso che la Corte di appello ha specificamente risposto sul punto, con motivazione logica ed approfondita quanto alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto e della ininfluenza di tale eventuale condizione solo richiamata dalla difesa (pag. 5 della motivazione);
atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
che la seconda argomentazione proposta sempre nell’ambito dell’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata ammissione dell’imputata alla giustizia riparativa, non è stata in alcun modo oggetto di una richiesta in sede di appello, con specifico motivo o richiesta in sede di conclusioni, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01);
richiamata, inoltre, natura non giurisdizionale del provvedimento di mancata ammissione alla giustizia riparativa (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, 2024, COGNOME, Rv. 285930-01, che ha precisato che l’assenza di un regime impugnatorio ad hoc non costituisce una lacuna normativa, bensì una precisa scelta legislativa ricollegata alla natura speciale e non giurisdizionale del nuovo istituto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.