Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione che si limita a ripetere argomenti già noti, senza confrontarsi criticamente con la decisione che si intende contestare, rischia di essere classificata come un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19825/2024) illustra perfettamente questo principio, chiarendo le gravi conseguenze per chi non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado, lamentando vizi motivazionali quali carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione al giudizio sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, non è sufficiente presentare un’impugnazione; è necessario che questa contenga critiche mirate e pertinenti alla sentenza che si sta contestando. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una mancata aderenza a questo principio fondamentale.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità del Ricorso
La Corte ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse “generico”. Il ricorrente, infatti, non aveva fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dal giudice del gravame (la Corte d’Appello). I giudici hanno sottolineato come mancasse una “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
In altre parole, l’atto di appello era una mera ripetizione di difese precedenti, senza un’analisi critica e puntuale delle motivazioni contenute nella sentenza di secondo grado. Questa mancanza di specificità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, è una causa diretta di inammissibilità. Il ricorso non ha superato il vaglio preliminare perché non ha attaccato in modo specifico e pertinente il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere un atto dialettico, un confronto critico con la decisione impugnata, e non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. La genericità e la mancanza di specificità non solo precludono l’esame nel merito della questione, ma comportano anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato generico. L’appellante si è limitato a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice d’appello, senza formulare una critica specifica e pertinente contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ del motivo di ricorso?
Significa che non c’era una correlazione diretta tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i motivi presentati nel ricorso. L’atto di impugnazione deve contestare puntualmente il ragionamento giuridico della decisione precedente, non limitarsi a ripetere argomenti passati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOVILLE ERNICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore