Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione è tutto. Un’impugnazione non può essere una semplice lamentela, ma deve articolare critiche precise e ben fondate alla sentenza impugnata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità e condannando il proponente a conseguenze economiche significative. Questo caso serve da monito sull’importanza di una difesa tecnica e meticolosa.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione era la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale articolo prevede l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente il proscioglimento qualora ricorrano determinate condizioni di palese innocenza o non punibilità. Il ricorrente, quindi, sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare questa norma a suo favore.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Con una breve ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al miglioramento del sistema penitenziario e a progetti di reinserimento.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione di una decisione così netta risiede interamente nella modalità con cui il ricorso è stato formulato. I Giudici Supremi hanno rilevato che il motivo presentato era “del tutto generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a enunciare un principio di legge (la presunta violazione dell’art. 129 c.p.p.) senza però spiegare concretamente perché e come la Corte d’Appello avrebbe commesso tale errore nel suo caso specifico. Mancava un’analisi dettagliata degli atti processuali, dei fatti accertati e delle argomentazioni giuridiche che avrebbero dovuto sostenere la sua tesi. Un ricorso in Cassazione non può basarsi su affermazioni astratte, ma deve individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia, seppur sintetica, è di grande importanza pratica. Essa conferma che l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede un rigore tecnico imprescindibile. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma si trasforma in un costo aggiuntivo per chi lo propone. La decisione ammonisce avvocati e assistiti: ogni motivo di impugnazione deve essere autosufficiente, cioè deve contenere tutti gli elementi necessari affinché la Corte possa valutarlo senza dover compiere ricerche autonome. La genericità e la vaghezza non sono tollerate e conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Pertanto, la redazione di un ricorso efficace richiede uno studio approfondito e una capacità di argomentazione chiara e specifica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le sue motivazioni sono state ritenute del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a supportare le richieste avanzate.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale articolo di legge il ricorrente contestava non fosse stato applicato?
Il ricorrente contestava la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
126. R.G. 36547 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono richieste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore